Il controllo sul lavoro flessibile – Invio al nucleo

In un ente in cui sono membro del nucleo di valutazione, mi è stata trasmessa la scheda che allego. Si tratta del controllo sull’abuso del lavoro flessibile e degli incarichi esterni introdotta all’art. 36 comma 3 del D.lgs. 165/2001.

Al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Come sappiamo la Funzione pubblica sta predisponendo il sito per il monitoraggio diretto. I dati vanno anche trasmessi al nucleo di valutazione e ai sistemi di controllo interno.

Quanto allego mi sembra, in attesa di ulteriori istruzioni, un buon modello operativo.

ALLEGATO: TRASMISSIONE AL NUCLEO – ASSUNZIONI FLESSIBILI ANNO 2009

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