Gli incarichi esterni secondo la Rgs

Come sempre le istruzioni del Conto annuale contengono anche vere e proprie indicazioni per meglio operare concretamente nelle amministrazioni pubbliche.

Particolarmente interessante mi è parsa l’indicazione della Ragioneria Generale dello Stato in materia di incarichi esterni. Al di là delle “caselle” da compilare, sono utili i commenti a margine.

Seguendo le istruzioni sembra di poter percepire una chiara distinzione tra incarichi di natura discrezionale e incarichi configurabili anche come prestazione di servizi che fanno invece riferimento a specifiche disposizioni di legge. Anche il monitoraggio del conto annuale tiene separate le due situazioni. I primi fanno riferimento alla possibilità di affidare attività a soggetti esterni ai sensi dell’articolo 7 comma 6 del Decreto legislativo n. 165/2001. I secondi sono invece relativi all’affidamento di incarichi sulla base di specifici disposti normativi quali ad esempio:

– incarichi conferiti ai sensi della ex legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 compresi quelli concessi a società di professionisti (ex art. 17, comma 6);

– incarichi conferiti ai sensi dell’art. 9 legge 150/2000 (Uffici stampa della Pubbliche amministrazioni);

– incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione;

– incarichi conferiti ai sensi del d.lgs. 81/2008 che ha sostituito la legge 626/94;

– qualsiasi altro tipo di incarico assegnato per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano strutture deputate a tali attività e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione.

Infine, a suggellare l’art. 7 comma 6 del Testo unico del pubblico impiego, non vanno comunicati gli incarichi di amministratore, sindaco o revisore o relativi all’Organismo Interno di Valutazione (o del Nucleo di Valutazione, aggiungiamo noi).

 Per poter affidare incarichi all’esterno, in modo particolare per quelli di natura discrezionale, sono necessari alcuni requisiti ben definiti dal medesimo articolo 7 comma 6, tra cui, come noto, il possesso della cosiddetta specializzazione universitaria, superabile esclusivamente in determinate situazioni.

Tra gli incarichi di natura discrezionale il conto annuale evidenzia un’ulteriore distinzione. Da una parte vanno monitorate le collaborazioni coordinate e continuative e dall’altra gli incarichi di natura occasionale o libero professionale. Si tratta solo di precisare la diversa modalità di pagamento e svolgimento delle attività, rimanendo comunque fermi i principi giuridici sull’affidamento dell’incarico.

Vale la pena infine di sottolineare che le considerazioni ricalcano di fatto ciò che riguarda l’inserimento di tali incarichi nell’anagrafe delle prestazioni di cui all’articolo 53 del Decreto legislativo n. 165/2001 così come curato dalla Funzione Pubblica. Anche in tale adempimento un apposito menù a tendina richiede la natura dell’incarico, se di natura discrezionale o correlato a specifiche disposizioni di legge.

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