Art. 15 comma 5 di anno in anno…

Chi mi conosce sa che cerco sempre di trovare soluzioni adeguate e nel rispetto della norma alle diverse problematiche operative.

Torno a parlare dell’art. 15 comma 5, dopo averlo fatto una settimana fa (https://www.gianlucabertagna.it/2011/05/29/lart-15-comma-5-e-le-ispezioni-della-rgs/).

Non sono d’accordo con chi si schiera senza valutazioni ulteriori sul fatto che è un incremento “che è meglio non fare”. Dipende. Ogni cosa bisogna usarla bene. Fino a quando la norma c’è, mi chiedo perchè non si possa farne un buon uso.

Tra le varie problematiche dell’art. 15 comma 5 c’è la questione sulla sulla possibilità o meno di ripeterlo anche negli anni successivi. Anche quest’anno, nonostante il blocco del comma 2bis dell’art. 9 del Dl n. 78/2010, l’eventualità di utilizzo di tale istituto va valutata attentamente dalle amministrazioni. Certo: non si può sbagliare.

E quindi, come fa la Rgs durante le ispezioni, è bene fare riferimento anche alle “supreme” indicazioni dell’Aran.

Riporto quindi un estratto della RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 – 2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002 – 2003

 A pagina 47 c’è scritto:

Risorse decentrate variabili

Un secondo gruppo si risorse viene qualificato come risorse eventuali e variabili (comma 3); queste sono correlate alla applicazione delle seguenti discipline contrattuali: a) CCNL dell’1.4.1999: art. 15, comma 1, lettere d, e, k, m, n; art. 15, commi 2 e 4; art. 15, comma 5, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivicompresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività; b) CCNL del 5.10.2001: art. 4, commi 3 e 4; c) CCNL del14.9.2000: art. 54; d) Art. 32, comma 6, del presente CCNL.

 Anche in questo caso sembra opportuno segnalare che non è da escludere che le risorse derivanti dalla applicazione dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, (come del resto anche quelle correlate alla applicazione delle altre clausole contrattuali), per gli effetti correlati all’incremento dei servizi o alla attivazione di nuove attività, pur non avendo le caratteristiche della stabilità nel tempo (come quelle relative all’incremento delle dotazioni organiche e alla conseguente assunzione del personale) possano essere confermate dagli enti di anno in anno, anche per la medesima entità del finanziamento, a condizione, evidentemente, che vengano puntualmente confermati e realizzati gli obiettivi di miglioramento dei servizi o di implementazione delle nuove attività.

E’ evidente che le risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariare che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo, con auspicabile, prioritaria attenzione agli incentivi per produttività.

Ringrazio Augusto per la sua sempre attenta collaborazione.

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