Mobilità: serve sempre l’assenso dell’ente datore di lavoro

L’assenso dell’amministrazione di appartenenza è imprescindibile in caso di mobilità. Si chiude in questo modo il parere Prot. n. 10.395 del 01.03.2013 della Funzione Pubblica, interpellata sulla corretta interpretazione dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001.

La norma, più volte rimaneggiata, disciplina la procedura per la cessione dei contratti di lavoro all’interno della pubblica amministrazione. L’istituto della mobilità è, peraltro, visto dal legislatore, con maggior favore rispetto ad una procedura concorsuale con accesso dall’esterno, in quanto permette una migliore redistribuzione delle risorse umane, senza maggiori spese nel contesto pubblico impiego allargato. Anche per questo motivo, i trasferimenti per mobilità hanno la caratteristica della neutralità assunzionale, qualora provengano da amministrazioni che hanno limitazioni di turn-over.

La riforma Brunetta ha, però, riscritto il comma 1, dell’art. 30, prevedendo che il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato, sulla base della professionalità in possesso del dipendente, in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.

Alcune interpretazioni, con una lettura molto formale, avevano ritenuto che la volontà del legislatore, nell’apportare tale modifica (“è o sarà”), fosse quella di permettere ad un dipendente pubblico di transitare in un altro ente, senza il parere dell’amministrazione di appartenenza. Si tratterebbe, a ben vedere, di un forte condizionamento e limitazione al potere datoriale in materia di organizzazione del lavoro. E sarebbe, francamente, una forzatura inaccettabile per la corretta applicazione dell’istituto della “mobilità”.

Per questo motivo, si è sentito il bisogno di interpellarela Funzione Pubblicache, nel parere in esame, ha affrontato con estrema chiarezza la questione.

Innanzitutto, viene affermato che la lettura da dare all’articolo 30 è quella di ricomprendere le due locuzioni “è assegnato”, “sarà assegnato”. Diversamente verrebbe disatteso “il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”.

In conclusione, chi dispone il trasferimento per mobilità è il titolare dell’ufficio competente, secondo l’organizzazione definita dalla singola amministrazione, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili del servizio e dell’ufficio cui il personale da trasferire è assegnato, nonché previo parere favorevole dei dirigenti responsabili del servizio e dell’ufficio cui il personale da trasferire sarà assegnato.

Nessun dubbio, quindi, sul fatto che il nulla osta alla mobilità da parte dell’ente di appartenenza sia vincolante.

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