Incremento fondo, rispetto patto e spese di personale

La Corte dei conti della Lombardia è tornata sulla questione dell’incremento del fondo del salario accessorio “nel” rispetto del patto di stabilità e del contenimento delle spese di personale.

La Corte, con la deliberazione n. 250/2013/PAR del 24 giugno 2013, risponde ai quesiti  di un comune che non ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2012 e chiede:
“i) se sia possibile procedere alla corresponsione del trattamento economico accessorio (parte variabile del fondo produttività ex art. 15, comma 2, del c.c.n.l. sottoscritto in data 1 aprile 1999) relativo all’anno 2012; ii) se in caso di avvenuto pagamento nello stesso anno di dette quote retributive accessorie si debba procedere al recupero delle stesse nella sessione negoziale immediatamente successiva; iii) se per l’anno 2013, lo stesso comune (in caso di certificazione dell’avvenuto rispetto del Patto di stabilità 2013) possa prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive (parte variabile del fondo di produttività ex art. 15, commi 2 e 5 del cennato c.c.n.l.)”.
La sezione, premessi i contenuti dell’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001 (che subordina la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa al rispetto del patto di stabilità e di ogni altro vincolo in materia di spesa di personale), conferma gli orientamenti già precedentemente espressi, riassumibili nelle seguenti indicazioni:
– le condizioni poste dal menzionato art. 40, comma 3-quinquies, sono riferibili sia alle risorse aggiuntive ex art. 15, comma 5 che comma 2, CCNL 1° aprile 1999;
– lo stanziamento e la successiva erogazione delle risorse integrative aggiuntive è possibile solo in presenza del rispetto del patto di stabilità per l’anno precedente ed, anche, in sede previsionale;
– in caso di superamento dei vincoli finanziari posti alla contrattazione, la legge pone l’obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva e, nei casi di violazione degli stessi e dei limiti di legge, le clausole contrattuali sono nulle, disapplicate e sostituite ex art. 40, comma 3quinquies, d.lgs. 165/2001;
– la violazione del patto di stabilità, pertanto, è condizione impeditiva non derogabile all’erogazione di risorse decentrate, anche se a suo tempo deliberate ed impegnate;
– le risorse aggiuntive sono stanziabili (nell’anno in corso) solo nella proiezione di bilancio di previsione rispettoso dei limiti posti dal patto di stabilità;
– quindi, le possibilità concrete di integrare le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa vanno subordinate al rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari in tema di spesa di personale, sia nell’anno precedente che in quello di destinazione, fermo restando il sopra richiamato obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva;
– nel caso prospettato, pertanto, l’ente istante “potrà integrare le risorse destinate alla contrattazione decentrata dopo aver accertato l’effettivo rispetto dei vincoli finanziari (nel caso di specie: non prima del 2014)”. 
 
Il principio non fa una piega, è già stato ribadito da altre sezioni e ormai c’è poco da fare sul suo consolidamento. A me qualche dubbio rimane.
1. I dipendenti fanno prestazioni lavorative sulla base di un contratto integrativo regolarmente stipulato. Le prestazioni vanno quindi remunerate. Il più delle volte vi è l’esatta corrispondenza tra incrementi di parte variabile e attività lavorativa (l’art. 15 comma 5 lo dice chiaramente). Quindi, se il dipendente lavora ha diritto alla remunerazione sulla base di un contratto integrativo stipulato. Rispetto o non rispetto del patto e delle spese di personale credo che conti ben poco dal punto di vista giurislavoristico.
2. La soluzione prospettata appare corretta: la prestazione va pagata, ma eventualmente si recupera sul fondo (o sui fondi) degli anni successivi (e quindi non sui dipendenti in quanto appunto c’è stata preestazsione).
3. Il fatto è che il fondo dell’anno successivo non può essere poi incrementato di parte variabile (non avendo l’ente rispettato il patto nell’anno precedente) e quindi il recupero avverrebbe esclusivamente sulla parte stabile, ovvero in capo potenziale a “tutti i dipendenti” e non solo su coloro che hanno svolto l’attività lavorativa.
 
Sinceramente mi sembra strano che non si possa mettere un “termine ultimo” per la verifica del rispetto del patto e delle spese di personale alla data di stipula definitiva del contratto integrativo. Quello mi sembra il punto di non ritorno.
 
 
 
 
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