L’art. 4 del d.l. 16/2014 non mi convince per niente

Continuo a leggere e rileggere la prima frase, del primo comma, dell’art. 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16. Non riesco a fare a meno di pormi qualche domanda.

Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i  vincoli finanziari posti  alla  contrattazione  collettiva  integrativa  sono obbligati  a  recuperare  integralmente,  a  valere   sulle   risorse finanziarie  a  questa  destinate,   rispettivamente   al   personale dirigenziale e  non  dirigenziale,  le  somme  indebitamente  erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualita’ corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Provo a dire con altre parole.

Il messaggio ci era già giunto con l’art. 40, del d.lgs. 165/2001, così come modificato dalla Riforma Brunetta.

Se commettiamo errori nella costituzione del fondo (e, quindi, superiamo i vincoli finanziari), le somme vanno recuperate con compensazione sulle risorse degli anni successivi (la nuova disposizione ci spiega in quanti anni).

E su questo, potrei anche essere d’accordo.

Il legislatore ne fa un problema di sostanza: non mi interessa chi ha percepito le somme “in più”, ma mi interessa che tutte quelle somme siano recuperate.

In questo modo:

–        l’amministrazione stabilisce (a volte su “suggerimento” dell’ispezione del MEF oppure da parte della propria sezione regionale della Corte dei Conti) di aver superato i vincoli finanziari;

–        l’amministrazione, con determinazione (si tratta di costituzione del fondo) e oggi quasi automatico (quote annuali pari ad un numero massimo di annualità in cui vi è stato il superamento), decide, in sede di contrattazione, come recuperare tali somme sui fondi degli anni successivi.

Addentriamoci ulteriormente. In cosa si sostanzia il mancato rispetto “dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa”?

Penso che possiamo ragionare su due ipotesi:

1.      incremento del fondo di parte variabile in violazione dei paletti posti dall’art. 40, del d.lgs. 165/2001, per regioni ed enti locali (patto di stabilità, spese di personale, rapporto spese di personale/spese correnti superiore al 50%, analoghi strumenti di controllo della spesa);

2.      incremento del fondo per errori nell’applicazione delle norme contrattuali (penso, ad esempio: errato calcolo del monte salari, errata applicazione dell’art. 15, commi 2 e 5, del CCNL 1° aprile 1999, erogazione compensi specifiche disposizione di legge sulla base di un regolamento approvato in violazione delle norme, ecc.).

Ed ecco il mio dubbio che si basa su una sola parolina: “integralmente”. La prima frase dell’art. 4: “Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente”.

Non ho nulla da dire se l’errore di costituzione è dovuto ad un calcolo sbagliato sul monte salari. Si sistema tutto come suggerito dal legislatore. Ci sta.

Ma il mio dubbio si sposta su altre casistiche per le quali l’integrazione del fondo è stata fatta e finalizzata a soli, certi e ben definiti, dipendenti. Facciamo qualche esempio? Eccoli:

–        incremento del fondo ai sensi dell’art. 15, comma 5, CCNL 1° aprile 1999, per specifici obiettivi di razionalizzazione o nuovi servizi. La norma stessa prevede che tali somme siano destinate esclusivamente ai dipendenti coinvolti nelle attività e la medesima nega, quindi, la possibilità che si possa usare tale incremento a favore di tutti i dipendenti. Pertanto, se l’incremento del fondo è sbagliato o in violazione delle norme, come è possibile pensare di recuperare tali somme sui “fondi degli anni successivi” andando a prelevare le risorse destinate a tutti i dipendenti? Come a dire: chi ha fatto i progetti ha percepito le somme, che non restituirà, in quanto le somme errate si andranno a prelevare sul fondo degli anni successivi;

–        erogazione di compensi per progettazione interna sulla base di un regolamento che presenta clausole o condizioni errate. Anche in questo caso, il fondo è incrementato, in parte variabile, di tali somme, destinate però esclusivamente a determinati soggetti. È davvero possibile pensare che quell’ “integralmente” ci permetta (obblighi) di recuperare le somme sui fondi degli anni successivi?

Davvero qualcosa non torna. E non ne sto facendo solo una questione di “correttezza” nei confronti della gestione dei fondi (di fatto, si prelevano somme a disposizione di tutti i lavoratori per violazioni sulle retribuzioni di solo alcuni dipendenti), ma mi sto preoccupando anche di aspetti giuridici.

Penso, ad esempio, all’art. 2033 del codice civile: l’indebito oggettivo: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”

E, adesso, come la mettiamo?

Erogo somme sulla base di integrazioni illegittime del fondo e vado a compensare sui fondi degli anni successivi e sui dipendenti che hanno beneficiato di tali retribuzioni, non attuo nessun recupero? E pensiamo anche ai dipendenti cessati…

Anche perché se si procedesse con il recupero avremmo addirittura un vantaggio per la pubblica amministrazione:

–        riduzione dei fondi degli anni successivi;

–        maggiore entrata per i recuperi.

E quindi? Quanto regge quell’ “integralmente” rispetto alla norma da codice civile sull’indebito oggettivo?

Avevo detto che avevo solo qualche domanda. Ora attendo le risposte. Tanto c’è già chi prevede che, in sede di conversione del decreto-legge, ci saranno molti stravolgimenti, visto che, così come è scritto ora, il comma 3 è sì un condono, ma piccolo. Per cui si dovranno allargare le maglie non solo a coloro “che non hanno superato i vincoli finanziari”, ma anche agli altri.

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3 pensieri su “L’art. 4 del d.l. 16/2014 non mi convince per niente

  1. Marina dice:

    Salve,
    a proposito dell’art.4, comma 3 mi chiedo per es. come procedere a fronte di un’azione di ripetizione dell’indebito già avviata e non conclusa , oppure già conclusa per qualche dipendente e ancora in corso per altri. L’Amministrazione deve restituire quanto già recuperato, ridefinire in aumento le pratiche di pensione? Mi sembra tremendo….
    Chiedo non venga pubblicato l’indirizzo m@il.
    Grazie

  2. CARLO dice:

    Cortesemente dovrei andare in pensione mi interessa sapre se:
    le Progressioni economiche orizzontali, date dal 2011 in poi, quale riconoscimento c.d. giuridico, ma bloccate ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le cui risorse vincolate sono improduttive nel fondo; saranno sbloccate dese il decreto 16/04 diventa Legge ai senti dell’art. 4 c.3
    ” la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
    luglio 2010, n. 122″.
    Saranno sbloccate, grazie

  3. CARLO dice:

    Cortesemente dovrei andare in pensione, mi interessa sapre se:
    le Progressioni economiche orizzontali, date dal 2011 in poi, quale riconoscimento c.d. giuridico, ma bloccate ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., le cui risorse vincolate sono improduttive nel fondo; saranno sbloccate qualora il decreto 16/14 diventi Legge ai sensi dell’art. 4 c.3……….
    ” la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
    luglio 2010, n. 122″.
    Grazie

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