Posizioni organizzative e blocco del fondo: finirà la telenovelas?

Io inizio a non farcela più…

Negli enti privi di figure dirigenziali, la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa, rientrano nel campo di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010?

Dove sta il dubbio, ormai di durata quadriennale?

Nel fatto che in tali enti, le somme sono finanziate con “i soldi” del bilancio e non all’interno del fondo delle risorse decentrate, come invece avviene negli enti con la dirigenza.

Neppure le sezioni regionali della Corte dei conti sono d’accordo su una risposta univoca e, quindi, la Basilicata con la Delibera n. 61/2014, spedisce tutto alla Corte dei conti Sez. Autonomie (o Riunite).

Ma era davvero, tutto così difficile da capire?

Dice la norma (testuale): A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Anche rileggendo, con calma e più volte, io la parola “fondo” non la trovo, neppure anagrammando alcune parole. E allora, perché la retribuzione di posizione e di risultato negli enti senza la dirigenza dovrebbero essere escluse dal blocco fissato all’anno 2010? La norma limita il “trattamento accessorio” e poiché solo i CCNL possono stabilire cosa è accessorio e cosa non lo è, ecco che l’art. 10, del CCNL 31.3.1999, precisa: il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative di cui al precedente art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.

Forse esagero (ma può essere esercizio utile ed istruttivo) quando mi spingo a leggere cosa dice il Codice civile sull’interpretazione della legge: Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (articolo 12 delle cosiddette “ pre-leggi”).

Se l’intenzione del legislatore fosse stata bloccare i fondi, avrebbe scritto “fondi” (esattamente come ha fatto con l’art. 4, del d.l. 16/2014). Ma siccome ha scritto “trattamento accessorio”, forse voleva riferirsi a qualcosa di più rispetto ai singoli fondi.

Punto, per me la storia finisce qui.

Eppure… a forza di tirare di qua e di là, alcune sezioni regionali della Corte dei conti (da ultima Ligura – Deliberazione n. 17/2014) hanno, invece, affermato che la retribuzione di posizione e quella di risultato, negli enti senza la dirigenza, non soggiacciono alle disposizioni dell’art. 9, comma 2-bis.

E così andremo alle Sezioni Riunite o alla Sezione Autonomie.

Poi, umilmente, abbasserò le orecchie e non dirò più niente sull’argomento. Lo giuro, tanto il 31 dicembre 2014, finisce il blocco (si spera). 🙂

 ALLEGATO: CORTE CONTI BASILICATA – DELIBERAZIONE 61/2014

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2 pensieri su “Posizioni organizzative e blocco del fondo: finirà la telenovelas?

  1. Massimo Rugolotto dice:

    Premesso che mi trovo d’accordo nel far rientrare la retribuzione di posizione e di risultato nella definizione di trattamento accessorio.
    Datosi che nel famigerato “kit-Aran” non c’e’ la voce “retribuzione di posizione/risultato”.
    1) Se ne potrebbe dedurre che le decurtazioni e i limiti si debbano calcolare in modo separato? oppure il limite 2010 è dato dalla somma del “fondo” + gli importi erogati a titolo di retribuzione di posizione/risultato?
    mi spiego:
    – fondo 2010 euro 70.000
    – retr di pos/risultato 2010 euro 25.000
    il limite da non superare e’ il totale 95.000 euro oppure per il “fondo” non devo superare i 70.000 e per le posizioni i 25.000?

  2. Fabio Ceccarini dice:

    Ma la Corte Sezioni Riunite già nel 2011 (vedi parere 56/CONTR/11) interpretava l’art. 9, comma 2-bis come incidente sui fondi unici di amministrazione. Ergo le p.o., solo se finanziate dal bilancio negli enti privi di dirigenza, non sarebbero soggette al limite.

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