Il part-time e il comma 424

Mi è stato chiesto cosa ne penso di questa precisazione contenuta nella Circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica: “Sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 101, della legge 244/2007[1].

Come ho già avuto modo di precisare, io ritengo che il comma 424 della legge di stabilità 2015, imponga una cosa certa, ovvero di destinare la capacità assunzionale degli enti locali ai dipendenti che verranno dichiarati in soprannumero da parte delle amministrazioni provinciali.

Ora, poichè l’art. 3 comma 101 della Finanziaria 2008 precisa che la trasformazione a tempo pieno dell’orario di lavoro del dipendente assunto a part-time equivale a nuova assunzione, io credo che, in questo contesto normativo, tale azione sia inibita andando ad intaccare la capacità assunzionale.

La Circolare “parla” infatti di “incremento di part-time”, sul quale si trovano ormai d’accordo praticamente tutte le Sezioni regionali della Corte dei conti nell’affermare che non si tratta di nuove assunzioni.

 

[1] La norma dispone: “Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”.

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