Il divieto di assunzione e i tempi medi di pagamento

L’ente che non rispetta i tempi medi di pagamento non può assumere a qualsiasi tipo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresa la stipula di contratti di servizi elusivi del divieto. È quanto previsto dall’art. 41 comma 2 del d.l. 66/2014. La sanzione è, peraltro, la medesima vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità e delle norme sul contenimento delle spese di personale. Come ormai noto da diversi anni, la Corte dei conti, ha avuto modo di precisare in diversi interventi interpretativi che tale divieto è estremamente “forte” e si riferisce, quindi, a qualsiasi azione che possa portare ad un innalzamento della spesa di personale, facendoci quindi rientrare anche situazioni quali comando in entrata oppure convenzioni con altri enti per l’utilizzo dei dipendenti ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004.

La Sezione regionale della Campania, con la deliberazione n. 153/2015 ha ritenuto che tali azioni, non si possano porre in atto neppure in presenza dello sforamento dei tempi medi di pagamento. I giudici rilevano, quindi, un’equivalenza sostanziale tra la stipula di convenzioni ex art. 14 del CNNL 22.01.2004 e le altre fattispecie nelle quali si realizzano nuove assunzioni, in quanto l’ente, anche nel primo caso, si avvantaggia, comunque, di un incremento oneroso delle prestazioni lavorative.

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