I resti, la capacità assunzionale e il comma 424

Fin dalla diffusione della Circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica, ho sempre visto in modo dubbioso quanto veniva affermato in merito ai budget assunzionali vincolati alla ricollocazione dei dipendenti di area vasta. Infatti, nel documento, si legge che il vincolo lo si ha esclusivamente sulla capacità assunzionale del 2015 e del 2016 (cessazioni 2014 e 2015) e che sono consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti. Lo stesso portale di incontro tra domanda e offerta, è stato costruito sulla base di tale assunto.

Io non sono per niente convinto. Tanto più ora che il d.l. 78/2015 ha dato la concreta possibilità di utilizzare anche i resti del trienni precedente.

Infatti, come anche più volte sottolineato dalla Deliberazione n. 19/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, il comma 424 va letto in un’unica direzione, ovvero quella di favorire la ricollocazione dei dipendenti in soprannumero di province e città metropolitane.

Il rischio è evidente: se i comuni ricoporono ora i posti vacanti della dotazione organica sulla base del fabbisogno di personale, utilizzando i resti degli anni precedenti, come si potrà ricollocare il personale?

Capisco che questo possa portare a “bloccare” le attività degli enti locali, ma così è stato voluto. La confusione è totale, ma non si può non tenere conto dell’obiettivo principale della norma: far di tutto per la ricollocazione dei dipendenti in soprannumero.

E solamente nel vedere i tempi di inserimento dei dati nel portale, le cose andranno molto per le lunghe….

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5 pensieri su “I resti, la capacità assunzionale e il comma 424

  1. michele divitofrancesco dice:

    Egregio Dottor Bertagna,
    mi permetto di segnalarle la pronuncia della Corte dei Conti Sardegna, Sezione Controllo, n. 32/2015 che, invece, molto chiaramente consente di assumere con i residui degli scorsi anni anche in presenza del comma 424 della Legge n. 190/2014.
    Cordiali saluti

  2. Giacomo dice:

    Ill/mo Direttore nel mio Comune sottoposto al patto di stabilità ,nel mese di Novembre 2014 è stata assunta a tempo indeterminato un’Arch. Cat. D3 in sostituzione di altra della stessa categoria a cui nell’anno 2012 era stata concessa la mobilità in altro Ente.
    La nuova assunta era 2^ classificata nel concorso espletato. Nell’anno 2014 e alla luce della normativa vigente era possibile utilizzare i resti del triennio precedente anche alla luce del chiarimento contenuto nel D.L. 78/2015 oppure bisognava rispettare il comma 424 della legge n. 190/2014 per il ricollocamento del personale in esubero delle Provincie? Il D.L. 78/2015 con il chiarimento effettuato circa il triennio di riferimento sana l’assunzione che all’epoca non poteva essere effettuata ?
    Distinti saluti

  3. Cortemaggiori Denis dice:

    I resti sono utilizzabili in modo pacifico, ai sensi del DL 78/2015 e della pronuncia della Corte dei Conti n. 26/2015.
    Occorrerebbe smettere di creare confusione laddove, per una volta, il legislatore ha cercato di dare chiarezza (sebbene tardivamente e con varie pezze a colori).

  4. gianlucabertagna.it dice:

    Non rilevo il modo “pacifico” nè nel comma 424 (in cui si parla di risorse per assunzioni non indicando nessun anno vincolato) e neppure nel d.l. 78/2015 in cui i resti vengono solamente resuscitati.
    L’idea dell’utilizzo libero, non è del legislatore, ma della funzione pubblica e della Corte dei conti.
    Il legislatore, ha una ratio e un testo letterale ben chiaro.
    Secondo me, ovviamente.

  5. Michele dice:

    Egregio Direttore, lavoro presso una Università del Sud nel 2014 abbiamo bandito un concorso per 19 stabilizzandi con la legge 125 del 2013. La delibera del Consiglio di Amministrazione aveva previsto di scaglionare le assunzioni in tre anni, iniziando dal 2014 con tre persone, dieci nel 2015 e sei nel 2016. Dopo aver assunto nel 2014 i primi tre colleghi, l’Amministrazione nell’Aprire 2015 con i punto organico rimasti del 2014 ha assunto altri 4 colleghi. Come sa le Università per assumere utilizzano i punto organico delle cessazioni dell’anno prima e per il 2015 la nostra Università ha avuto 20,60 P.O. e ha congelato per l’assunzione vincolati alla ricollocazione dei dipendenti di area vasta 2,60 P.O. che corrispondono al 30% dei cessati del 2014. Abbiamo chiesto alla nostra amministrazione di assumere come previsto dalla delibera di Consiglio gli altri colleghi stabilizzandi con i 18,00 P.O. rimasti. Per confermare la nostra opinione il Direttore generale: Dott. DANIELE LIVON del Direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario l’ha confermato a voce. Vorrei sapere il suo parere su questa annosa questione, dove ci sono dei colleghi che aspettano da più di 15 anni la loro conferma a tempo indeterminato.
    Un saluto e grazie

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