La mobilità nel decreto 14 settembre 2015

Riporto un commento sull’art. 11 del decreto 14 settembre 2015 sulla mobilità dei dipendenti degli enti di area vasta.

Con il decreto del 14 settembre scorso, è stato messo un punto fermo, andando a chiudere tutte le azioni ancora in sospeso. I comandi attivi al 20 giugno 2015 dovevano essere chiusi entro 10 giorni e le mobilità avviate nel 2014 o nel 2015, dovevano essere portate a termine entro 15 giorni. Sui primi, all’articolo 2, comma 2, il decreto afferma che il passaggio può avvenire anche in deroga alle capacità di assumere, senz’altro aggiungere. Sulle mobilità, all’art. 11, viene invece detto che non devono incidere sulle capacità assunzionali degli anni 2015 e 2016, essendo queste interamente dedicate ad accogliere i dipendenti in soprannumero tramite il portale.

A questo punto, però, sorge una domanda: queste mobilità, come incidono su capacità assunzionale e spese di personale?

Potremmo avere due interpretazioni differenti:

  1. queste mobilità, ai sensi dell’art. 1 comma 47 della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), continuano ad essere “neutre” ai fini della capacità assunzionale, fermo restando che incidono, senza alcuna possibile esclusione, dal contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
  2. queste mobilità, vanno comunque “scaricate” da una capacità assunzionale e quindi, non potendosi toccare quella degli anni 2015-2016, si dovrà necessariamente fare riferimento ai “resti” degli anni precedenti. Rimangono sempre rilevanti per il contenimento della spesa di personale.

Sinceramente, la seconda possibilità un po’ stona. Infatti, ci chiediamo, quale comune nel 2014 o nel 2015, ha avviato procedure di mobilità utilizzando i resti, quando solamente dal 20 giugno scorso, con il d.l. 78/2015, il legislatore ne ha dato la possibilità di utilizzo.

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3 pensieri su “La mobilità nel decreto 14 settembre 2015

  1. marco dice:

    Solo alcune annotazioni alla soluzione n.1.
    La deroga alla disciplina limitativa delle assunzioni consentita per le procedure di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 47, della L. n. 311 del 2004 (e quindi la possibilità di non considerare la mobilità in entrata alla stregua di “assunzioni”), non vale nel caso in cui l’ente incorra in un divieto di reclutamento (vedi patto di stabilità.
    Le province e le città metropolitane sono soggette al divieto di reclutamento, rendendo la partita tra le due amministrazioni assolutamente non neutra finanziariamente.
    Gli stessi Magistrati Contabili delle regioni Sicilia e Lombardia avevano modo di precisare che mentre la mobilità ordinaria è definibile ”finanziariamente neutra”, analogo argomento non varrebbe per la mobilità di dipendenti provinciali. La Corte dei conti della Lombardia, infatti, precisava che fosse necessario fare riferimento al complessivo contenimento della spesa di personale nella pubblica amministrazione, e di conseguenza nell’ente in uscita, la Provincia, c’è una correlata riduzione dei posti in organico, e ciò esclude che tale mobilità possa essere finanziariamente neutra.
    Lo stesso legislatore nel comma 424 della legge di stabilità 2015 ha fatto esplicito riferimento all’utilizzazione delle capacità assunzionali da utilizzare per il personale eccedentario di area vasta, proprio a fronte della non neutralità della spesa del citato personale che considera la mobilità come assunzioni.

  2. Morena dice:

    Buongiorno, io ho questo quesito. Premesso che nel mio comune sono in essere 4 comandi, uno relativo ad un ufficiale di polizia locale (avevamo spazio in pianta organica e capacità di spesa del personale in seguito a delle dimissioni). Per gli altri tre, due sonoin uscita ed uno in entrata. Temo ora che, in base alla normativa sulla spesa del personale, avendo io in carico una persona in meno in quanto in comando esterno, di potermi trovare in difficoltà l’anno prossimo qualora uno dei miei dipendenti rientrasse. In sintesi chiedo se la regola “dello spendere un euro in meno dell’esercizio precedente” sia valida anche per le persone in comando. In questo caso essendo io al limite nel 2014 e avendo per tutto il 2015 pagato un dipendente di meno, mi trovo in difetto della cifra spesa per quel dipendente? Dovrò sciogliere uno dei comandi in entrata per permettere al dipendente in uscita di rientrare? Esiste un problema anche sulle indennità dei funzionari? Io ho ridotto le indennità quando mi sono insediata e le persone che ho in comando esterno erano capo area. Uno è stato sostituito con un comando in entrata l’altro è stato sostituito dal segretario. Nel momento in cui volessi attribuire tale ruolo ad altra persona, ci sono dei vincoli per il prossimo annosulle indennità dei dirigenti visto che, non avendo speso quest’anno tanto quanto il 2014 (in cui erano tutti a regime) mi impedirebbero di tornare a spendere le stesse cifre?

  3. marco dice:

    Con la cortese preghiera che chiunque abbia nozioni normative superiori alle mie possa e voglia rispondermi.
    Mi interessa capire se la mobilità dei dipendenti di area vasta assunti ab origine come PART TIME verso posti FULL TIME possa avvenire, o meno, in totale deroga ai vincoli assunzionali relativi alla successiva e necessaria trasformazione a tempo pieno.

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