La capacità assunzionale del 2016

Riporto di seguito un quesito (con relativa risposta) pervenuto alla redazione di Personale News. Come sapete, il comma 227, porta il turn-over per tutti gli enti al 25%. Ma cambiano anche le modalità di calcolo e i parametri di riferimento?

 

Quesito in materia di chiarimenti in merito alla disposizione del comma 227 della legge di stabilità.

 “… possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”,

Alcuni autori hanno fatto notare che non si parla più di “capacità assunzionale” o di turn over, ma di “limiti di un contingente di personale…” che deve restare entra una spesa pari al 25% dei risparmi da cessazioni, intravedendo in questa diversa scelta di termini la volontà di far rientrare nel limite QUALUNQUE assunzione, anche per mobilità (con l’ovvia esclusione della ricollocazione del personale delle province).

Personalmente ritengo che, nonostante la diversa espressione normativa, si possa confermare l’interpretazione che la mobilità tra enti sia neutra rispetto al calcolo della spesa che deriva da “cessazioni”, così come le “cessioni del contratto di lavoro” ad altri enti pubblici, le mobilità, non debbano essere considerate nel novero delle cessazioni.

 

Risposta

Per fare un’analisi compiuta proviamo a confrontare le diverse formulazioni delle norme:

Art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008 (in vigore fino al 18 agosto 2014) Art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014 Art. 1, comma 228, della legge 208/2015
… i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; … “. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente”. Le amministrazioni … possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”.

 

Come si vede la formulazione è la medesima che si aveva nel 2014 e allora nessuno ha mai sollevato la questione se l’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014 recasse un’abrogazione tacita dell’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004[1].

A dimostrazione di questo possiamo ricordare tutta la polemica sollevata dalle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) relative alla mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta e alla possibilità di eseguire procedure di mobilità volontaria (neutre dal punto di vista assunzionale) dal 2015.

Nei commenti si erano registrate posizioni favorevoli e contrarie; entrambe supportate da argomentazioni plausibili, ma nessuno aveva mai posto in discussione la vigenza della norma predetta. Si discettava di una sua “sospensione” dovuta al fatto di non boicottare la ricollocazione del personale soprannumerario.

A nostro parere, questo sarebbe già sufficiente a fugare ogni dubbio in merito.

In ogni caso volendo confrontare la norma con quella vigente prima della novella recata dal d.l. 90/2014 non ci sembra che all’utilizzo della locuzione “nel limite di un contingente di personale”, possa essere attribuito il significato di abrogare tacitamente la disposizione della legge finanziaria 2005. Se così fosse, in ogni caso, la mobilità volontaria “neutra” sarebbe stata cancellata dall’ordinamento da circa un anno e mezzo.

[1] La norma dispone: “47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché’ abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”.

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2 pensieri su “La capacità assunzionale del 2016

  1. Katia dice:

    Mi sono persa un anno…
    Ma le cessazioni del 2014 a che servono? Se non c’è da ricollocare personale provinciale si possono utilizzare insieme a quelle del 2015??

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