Fondo 2016: un modello di calcolo

Sulla falsa riga del file di Excel predisposto dall’Aran per la quantificazione del salario accessorio, ho elaborato uno schema di costituzione e monitoraggio del fondo per l’anno 2016.

Come previsto dall’art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), l’ammontare complessivo del salario accessorio:

– non può essere superiore all’importo del 2015;

– va ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Il file allegato, quindi, partendo dal kit predisposto dall’Aran, imposta gli anni 2015 e 2016.

(Ho lasciato, nascosti, anche gli anni 2010-2014, qualora un ente volesse utilizzare il file anche come “riassunto” degli ultimi anni).

Si tratta, ovviamente, di un file, da adattare/adeguare/modificare a piacimento.

ALLEGATO: FILE EXCEL CALCOLO FONDI DAL 2016

(A breve pubblicherò anche il numero 1/2016 di Personale News, nel quale ho approfondito nel dettaglio la questione).

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13 pensieri su “Fondo 2016: un modello di calcolo

  1. Franca puglisi dice:

    Come influiscono le specifiche responsabilità’ nella ripartizione provvisoria del fondo 2016

  2. Caria Walter dice:

    Nel mese di novembre 2015 è stato approvato e siglato definitivamente il CDIA giuridico relativo agli anni 2013/2015.
    L’ente per cui lavoro, Comune di Domusnovas, per gli anni 2013,2014 e 2015 non ha riunito la delegazione trattante di parte pubblica e sindacale per effettuare la contrattazione decentrata nonostante varie richieste fatte dalla RSU. Nel mese di dicembre 2015 senza nessuna contrattazione l’Ente ha pagato, indicando come anno di riferimento il 2014, la produttività. I sindacati ancora oggi non hanno ottenuto copia delle determinazioni di costituzione dei fondi per gli anni 2013/2015. Nell’eventualità che non siano state adottate le determinazioni di costituzione del fondo per gli anni 2013 e 2014 nel 2015 poteva essere costituito il fondo anche con gli importi degli anni precedenti?

  3. Liliana Cirillo dice:

    Come si deve calcolare nel modello la parte finale della norma che prevede di tener conto delle assunzioni effettuabili?

  4. Luigi Sabatelli dice:

    I quesiti che le voglio formulare sono questi:
    1) nella fase di costituzione del fondo 2016, fermo restando il limite e la cristallizzazione di quello del 2015, come posso effettuare le decurtazioni del personale che cessa nel 2016 (media al 1 gennaio/31 dicembre) se non ho con certezza quanti dipendenti avrò al 31 dicembre??
    2) in caso di calcolo presunto ed approssimativo secondo le generiche indicazioni del MEF, non le sembra penalizzante costituire un fondo 2016 con le varie decurtazioni già decorrenti dall’1/1/2016, a causa del personale che potrebbe cessare dal servizio (es. a novembre) e, quindi, far sì che lo stesso personale cessante benefici di salario accessorio per 11/12 di un fondo che, tra l’altro, è stato costituito prevedendo le decurtazioni previste per le cessazioni degli stessi dipendenti?

  5. Fabrizio dice:

    Egr. dott. Bretagna,
    le chiedo se il metodo consigliato dalla Ragioneria Generale dello Stato, per le decurtazioni operate in relazione al famoso Art 9 comma 2, sia un metodo obbligatorio, oppure se sia possibile operare le decurtazioni suddette con altri metodi, sempre mantenendo saldi i principi legislativi ( taglio in relazione ai cessati), magari condivise al tavolo negoziale con le OO.SS. territoriali di categoria.
    Non sfugge infatti che il calcolo previsto dal metodo sin ora adottato, non tiene in debita considerazione degli aumenti di carico di lavoro e delle responsabilità aggiuntive che transitano dal personale cessato a quello in attività, visto anche il perpetrarsi delle difficoltà assunzionali, sia in termini legislativi che di bilancio. Grazie

  6. Daniele dice:

    Egr. dott. Bertagna
    nel mio comune è stato assunto per mobilità un D5-D1 il quale ha il costo della progressione economica pari ad € 5790.
    Quello che vorrei capire è se questa spesa devo sottrarla dall’utilizzo del fondo o se è possibile imputarla sul bilancio.
    Se devo sottrarla dal fondo posso in qualche modo aumentare la parte stabile nella costituzione?

    Grazie

  7. Giorgio Marenco dice:

    Buongiorno dalla lettura del foglio excel da Lei predisposto noto che le “sponsorizzazioni, accordi di collaborazione (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)” compaiono tra le risorse variabili SOGGETTE al limite MA ANCHE tra le risorse variabili NON SOGGETTE al limite.
    E’ un errore o c’è un distinguo da fare.
    Grazie
    Giorgio Marenco

  8. Michele Dei Cas dice:

    La norma sulle decurtazioni usa l’espressione “tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. Questo mi parrebbe significare che se nel 2015 è cessato un dipendente e nel 2016 la normativa consente l’integrale turn over del medesimo il fondo non va decurtato, indipendentemente dall’effettivo utilizzo di tale possibilità.
    O mi sbaglio?
    Grazie
    Michele Dei Cas

  9. Giacomo dice:

    Buongiorno, nel 2016 abbiamo decurtato delle risorse variabili per non rispetto patto di stabilità anno precedente, con la seguente risultanza:
    – a) totale risorse 2016 € 300.000,00;
    – b) totale decurtazione € 30.000,00;
    – c) totale fondo 2016 € 270.000,00.
    per il 2017, le cui risorse non possono superare l’importo determinato per il 2016, chiedo a quale totale per il 2016 fare riferimento, se la voce a) o la voce c). Spero di essere stato chiaro. grazie

  10. ALBERTO TOMBESI dice:

    Buongiorno Dott. Bertagna,
    vengo a chiedere perché nell’anno 2015 si dà rilievo alla distinzione tra risorse variabili sottoposte al limite e risorse variabili non sottoposte a limite, considerato che nel 2015 non esiste un limite (fatta eccezione per le regole del CCNL).
    Grazie.

  11. gianlucabertagna.it dice:

    Mi pare corretto mantenere il medesimo modello per la questione dell’omogeneità dei dati. In questo caso, per il 2016, sarà facile creare la confrontabilità con le informazioni del 2015.

  12. ALBERTO TOMBESI dice:

    Egregio Dott. Bertagna,
    mi scusi se ritorno sulla domanda. Condivo la scelta di mantenere anche per l’anno 2015 uno schema tripartito (risorse stabili, risorse variabili sottoposte al limite e risorse variabile non sottoposte al limite) per dare coerenza alle annualità, avere una visione omogenea di dati e di riferimenti. Possiamo però dire, ai fini del calcolo delle risorse dell’anno 2016, che la base di calcolo rappresentata dall’anno 2015 è data dalla somma delle predette tre parti sopra indicate (risorse stabili, risorse variabili sottoposte al limite e risorse variabile non sottoposte al limite) e non già soltanto di quelle stabili e di quelle variabili sottoposte a limite, posto che il 2015 è un anno “libero”, nel rispetto naturalmente della disciplina dei contratti nazionali di lavoro? Tale precisazione ha una suo significato per il fatto che la base di calcolo delle risorse dell’anno 2016 sarebbe più alta se considerassimo la sommatoria delle tre parti (risorse stabili, risorse variabili sottoposte al limite e risorse variabile non sottoposte al limite), non già di due parti (risorse stabili, risorse variabili sottoposte al limite), posta l’assenza del limite nell’anno 2015.
    La ringrazio in anticipo.
    Cordialmente.

  13. gianlucabertagna.it dice:

    Non concordo.
    Il confronto tra 2016 e 2015 deve avvenire tra voci omogenee. Quindi, le voci che la giurisprudenza ha escluso dal limite devono essere tolte sia dal 2015 che dal 2016.

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