Il calcolo della capacità assunzionale

Nonostante pareri contrastanti, continuo a sostenere che ai fini del turn-over si debba tener conto solamente del valore tabellare dei dipendenti che cessano dal servizio. Stiamo parlando della vigenza di norme che permettono agli enti locali di assumere sulla base di una percentuale di spesa dei cessati. Ma questa spesa, come si calcola?

Dato per certo che si tratta sempre di spesa da considerare su base annua (deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG[1] della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie), partiamo, da quello che per me è un principio insuperabile: l’omogeneità dei dati. Ogni metodo di calcolo, soprattutto se a cavallo di più anni, non può non tenerne conto, perché diversamente si rischia di fare conti a proprio uso e consumo. L’omogeneità garantisce correttezza e ragionevolezza d’azione.

Quindi, se la capacità assunzionale serve per stabilire il budget per le assunzioni dall’esterno e se dall’esterno si può assumere solo per le categorie di accesso A, B, B3, C, D e D3, applicando il principio dell’omogeneità, evidentemente, anche le cessazioni vanno valorizzate con tali valori di accesso.

Rileva, inoltre, anche la questione del risparmio. Il senso, in altre parole, è quello di trovare un valore di spesa di cessato per effettivi risparmi dell’ente. Non è possibile, a mio parere, conteggiare tra “spesa dei cessati” dei costi che non sono risparmi, come ad esempio la retribuzione individuale di anzianità (RIA) oppure i valori delle progressioni orizzontali economiche che tornano nella disponibilità del fondo. Per l’ente non sono risparmi! … e quindi come considerarli “spesa di cessati”?

Tale impostazione è stata confermata dalla nota n. 46078/2010[2] del Dipartimento della Funzione Pubblica nella quale è indicato: “Ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni, da calcolare sempre sui 12 mesi, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e dei relativi costi, si segnala la necessità di utilizzare criteri omogenei a quelli seguiti per il calcolo degli oneri assunzionali. Per quanto riguarda le assunzioni per l’anno 2010, sulla base delle cessazioni avvenute nell’anno 2009, non sono da considerare risparmi tutte le voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa (es.: RIA, fascia o livello economico acquisiti e finanziati dal fondo). Anche ai fini del calcolo dell’onere individuale annuo per livello occorrerà tenere in considerazione le voci retributive che non sono finanziate dal fondo”

Successivamente, il Dipartimento, ha aggiornato tali le regole con la nota 11786/2011[3] nella quale viene rivisto in meccanismo in virtù del fatto che con l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, quando un dipendente cessa, il fondo va ridotto e quindi, si dice, che anche questa riduzione comporta un risparmio per l’ente: “In particolare, per ciascuna categoria di personale (dirigenti, professionisti, personale delle aree, etc.) il calcolo dovrà tenere conto della retribuzione fondamentale, cui deve essere sommato, con separata evidenziazione, un valore medio di trattamento economico accessorio calcolato dividendo la quota complessiva del fondo relativo all’anno 2010 per il valore medio dei presenti nel medesimo anno, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre”.

Che è vero, ma sappiamo che non sempre è così. Infatti, la Ragioneria generale dello Stato e l’ARAN ci hanno insegnato che ai fini dell’applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, e ora dell’art. 1, comma 236, della legge 208/2015 non si prende a riferimento i dipendenti che cessano, bensì i dipendenti presenti, tenendo quindi in considerazione anche le assunzioni. Di fatto, se un dipendente cessa e ne viene assunto un altro nel medesimo anno, il fondo non va ridotto (metodo della semisomma) con la conseguenza che quella cessazione non crea nessun risparmio per l’ente.

Quindi, continuo a rimanere convinto che in un’ottica di omogeneità dei dati, ragionevolezza e prudenza, calcolare la spesa dei cessati sul valore del tabellare di accesso, sia il metodo più corretto.

[1] http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/delibera_28_2015_qmig.pdf

[2] http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/18-10-2010/nota-circolare-uppa-dfp-460782010

[3] http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2011/nota-circolare-n-11786

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Un pensiero su “Il calcolo della capacità assunzionale

  1. tommaso dice:

    Ok il ragionamento non fa una grinza fino a quando per la questione esuberi eav sono uscite le tabelle degli oneri medi che non sono riuscito a decifrare (ma è colpa mia). Mi sono quindi attenuto a quei valori ridefinendo i limiti del turn over per tutti gli anni utili alle assunzioni adeguando anche il valore di scarico dal budget assunzionale delle nuove assunzioni. Va bene anche così spero

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