Il concetto di “personale assumibile”

Come va letto il concetto di “personale assumibile” da tenere conto ai fini delle riduzioni del trattamento accessorio ai sensi dell’art. 1 comma 236 della legge 208/2015?

TESI 1: RGS

Nel corso del 2016, la Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 12/2016, ha precisato: “Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell’effettivo andamento”.

In altre parole, si ammette il calcolo tenendo conto del personale assumibile, ma viene precisato che andrà fatta una verifica a fine anno sull’effettivo andamento dello stesso. Insomma, come a dire, che non cambia nulla rispetto al passato: se si usa il metodo della semisomma, bisognerà prendere i dipendenti effettivamente in servizio.

TESI 2: CORTE CONTI LOMBARDIA

La Corte dei Conti della Lombardia, invece, con la deliberazione n. 367/2016/PAR[2], afferma: “l’inserzione dell’inciso in esame – ‘tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente’ – costituisce un elemento di novità rispetto al previgente quadro disciplinatorio, per il resto sostanzialmente confermato. L’applicazione dei generali canoni che reggono l’interpretazione normativa impongono, come noto, di non attribuire alla disposizione ‘altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse’. Ne deriva che, a seguito della novella in esame, non appare trovare alcun addentellato normativo la necessità di compiere una rettifica alla fine dell’esercizio per adeguare il fondo alle assunzioni effettivamente intervenute.

Quindi, dove sta la verità?

Davvero difficile sbilanciarsi, a questo punto, tenuto conto che la partita non sembra completamente chiusa. Basti pensare che tra qualche mese usciranno le istruzioni per la compilazione del Conto annuale delle spese di personale elaborate dalla Ragioneria generale dello Stato, dalle quali, forse, chissà, sapremo qualcosa di più.

Da parte nostra, ammettendo che verrà accettata l’interpretazione della Corte dei Conti della Lombardia, ci permettiamo di suggerire la massima prudenza che potrebbe basarsi sulle seguenti considerazioni:

  • il personale assumibile non può essere quello che fa genericamente capo alle capacità assunzionali a disposizione dell’amministrazione;
  • tale personale non può che essere quello previsto nella programmazione triennale del fabbisogno del personale, adempimento che deve essere predisposto con la massima accuratezza e attenzione, nel rispetto di tutte le norme vigenti e limitazioni imposte dal legislatore;
  • per evitare, quindi, azioni elusive, evidentemente, il personale assumibile deve essere inserito nella programmazione adottata nel rispetto di tutte le regole e, soprattutto, l’ente deve stanziare in bilancio le somme finalizzate all’assunzione;
  • il fatto che un soggetto, di fatto, poi non sia stato assunto entro l’anno, dovrà dipendere da elementi oggettivi e non di certo da inerzia volutamente creata per considerare comunque presente il lavoratore al 31 dicembre per il calcolo della semisomma.

Tutto questo, ovviamente, fino alla prossima interpretazione…

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