La conversione del decreto legge “Sicurezza”

E’ stato convertito il d.l. 14/2017 che prevede alcune novità anche in materia di assunzioni del personale della polizia locale. Le norme di riferimento sono contenute all’art. 7 comma 2-bis che così recita:

negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell’anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall’art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell’anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all’art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208″.
Ricordo che nel d.l. 90 era previsto: “La predetta  facoltà  ad  assumere  è  fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del  100  per cento a decorrere  dall’anno  2018″.
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