Seconda considerazione su controllo revisori al decentrato

La mia seconda personale considerazione in merito al sistema dei controlli che l’organo di revisione pone in essere in merito alla contrattazione integrativa decentrata alla luce de Vademecum predisposto dalla RGS e che si può scaricare QUIriguarda

2. Il contenuto del controllo in materia di contrattazione

Per l’analisi parto da quanto indicato nelle premesse al documento stesso, laddove si precisa che l’attività dell’Organo di Revisione deve essere una:

Collaborazione qualificata: l’attività di revisione amministrativo-contabile in capo ai revisori dei conti deve assumere le caratteristiche della collaborazione qualificata prestata agli uffici amministrativi ed agli organi deliberanti dell’ente od organismo pubblico, ai fini del buon andamento della gestione; ciò sia perché il revisore è parte di un organo dell’ente, legislativamente o statutariamente previsto, sia perché la funzione del controllo è tanto più efficace quanto più è stata preceduta dall’attività di collaborazione. Tale collaborazione, però, non va intesa nel senso che i revisori ed i sindaci possono assumere funzioni proprie dell’organo di amministrazione, in quanto resterebbe annullata, o di molto attenuata, la dialettica a cui devono essere improntati i rapporti tra gli organi deliberanti e di controllo.

Mi pare di capire che il revisore non possa sostituirsi a chi deve adottare la decisione nell’individuazione di quali azioni porre in essere, quanto piuttosto concentrarsi sul verificare il rispetto delle norme e dei limiti finanziari.

Nell’allegato al Vademecum viene proposto anche un modello per la certificazione della contrattazione integrativa decentrata. Anche da tale documento si evince la natura di tale controllo, certamente più finalizzata a verificare la compatibilità dei fondi e dei contratti alle disposizioni vigenti e ai limiti finanziari, piuttosto che al merito delle scelte dell’amministrazione e delle rappresentanze sindacali.

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