Il file per il calcolo del fondo 2017

Sull’ultimo numero di Personale News ho proposto un file di calcolo/verifica del fondo dell’anno 2017. Sono partito, come sempre, dal file che nel 2014 ha proposto l’ARAN, aggiornandolo con i recenti orientamenti interpretativi.

Lo condivido anche sul mio sito, insieme alle “istruzioni” per la compilazione.

L’avvertenza è scontata. Il file di Excel proposto dall’ARAN e qui aggiornato è solamente un metodo di calcolo e di verifica dei limiti imposti dal legislatore. Non è legge e non è verità assoluta. È un metodo. E come tale, ogni ente, potrebbe discostarsene, modificandolo a piacimento (cercando di rispettare, ovviamente, i princìpi ormai consolidati) oppure adottare anche altri sistemi di calcolo.

ALLEGATO: FILE DI EXCEL PER CALCOLO DEL FONDO FINO AL 2017

 

  1. Premessa

Quello in allegato è un foglio di calcolo per la costituzione del fondo dell’anno 2017. Ho cercato di aggiornarlo sulla base delle novità dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017, senza peraltro dimenticare i vari passaggi sui limiti degli ultimi anni, in modo particolare l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e l’art. 1, comma 236, della legge 208/2015.

Come è noto, l’ARAN, nel 2014 ha proposto un file di Excel per il calcolo delle varie limitazioni alla luce delle diverse interpretazioni sia per quanto riguarda il sistema di verifica, sia per quanto riguarda le voci incluse e le voci escluse. Negli anni, anche noi ci siamo “divertiti” ad aggiornare tale strumento sulla base degli elementi che via via cambiavano o che l’ARAN aveva dimenticato di inserire.

Quello che trovate di seguito, è quindi un file un po’ rimaneggiato. Sono presenti solo le colonne degli anni 2016 e 2017 (per la verifica dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017).

Di seguito, rappresento le principali modifiche rispetto al file originario predisposto dall’ARAN, ricordando brevemente la regola per l’anno 2017: il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell’anno 2016, senza più verificare la riduzione del personale dal servizio.

 

  1. Risorse stabili

 

DESCRIZIONE Anno 2016 Anno 2017
Risorse stabili    
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 – (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)    
INCREMENTI CCNL 2002-05 – (ART. 32 CC. 1,2,7)    
INCREMENTI CCNL 2004-05 – (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)    
INCREMENTI CCNL 2006-09 – (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)    
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001    
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO – (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 – N.1 CCNL 2008-09)    
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO – (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)    
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI – (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)    
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA – (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)    
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO – (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) – DAL 2011    
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)    
DECURTAZIONI DEL FONDO – PARTE FISSA    
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI    

 

In tale sezione non abbiamo fatto modifiche rilevanti, se non l’introduzione (come accaduto anche nella Tabella 15 del Conto Annuale) del consolidamento della decurtazione operata per effetto della prima parte dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 ovvero quella rilevante per gli anni 2011-2014.

Ricordiamo che tale decurtazione effettuata a decorrere dall’anno 2015, la troveremo ora sempre nella costituzione di tutti gli anni futuri.

Invece, la voce “Decurtazione del fondo – parte fissa” è destinata a ricevere l’importo dell’eventuale superamento del limite dell’anno 2016 così come previsto dall’art. 23 del d.lgs. 75/2017.

Riteniamo che il fondo vada prima costituito con le regole contrattuali e solo al termine si verifichi il rispetto del limite finanziario. Nello specifico, se un l’ente avesse dipendenti che cessano con la retribuzione individuale di anzianità in godimento, la corrispondente voce andrebbe comunque incrementata, fermo restando, successivamente indicare con il segno “meno” l’eventuale sforamento del limite del 2016.

Da ultimo, segnaliamo di aver inserito anche la voce “RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)” in quanto alcuni enti preferiscono avere un dettaglio a parte di tale voce.

 

  1. Risorse variabili rilevanti ai fini dei limiti.

In questa sede non entriamo nel merito della questione, ma ci occupiamo solo di calcoli aritmetici. Siccome, ad oggi la deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG[1] della sezione delle Autonomie non è ancora stata smentita né dal legislatore né da se stessa, abbiamo inserito una riga per accogliere gli importi degli incentivi per funzioni tecniche così come previsto dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016[2].

Non abbiamo modificato le altre voci.

 

Risorse variabili soggette al limite    
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. – (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)    
RECUPERO EVASIONE ICI – (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)    
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)    
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO – (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)    
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA – (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)    
INTEGRAZIONE 1,2% – (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)    
MESSI NOTIFICATORI – (ART. 54, CCNL 14.9.2000)    
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI – (ART. 27, CCNL 14.9.2000)    
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE – (ART. 15, C.1 lett. K), CCNL 1998-2001, ART. 113, D.LGS. 50/2016)    

 

  1. Risorse variabili NON rilevanti ai fini dei limiti.

Abbiamo mantenuto le voci già escluse originariamente dall’ARAN nel suo file, aggiungendone solo una ovvero il recupero sui fondi degli eventuali “errori” relativi agli anni precedenti ai sensi dell’art. 4 del d.l. 16/2014, convertito in legge 68/2014. Riteniamo che tale voce vada tra quelle escluse, in quanto diversamente, si andrebbe a ridurre il fondo rilevante ai fini dei limiti, non garantendo un confronto omogeneo con i dati precedenti (o la riduzione del personale per gli anni fino al 2016).

Risorse variabili NON soggette al limite    
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE – (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)    
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE – (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)    
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE – (ART. 15, C.1 lett. K), CCNL 1998-2001; ART. 93, C. 7 E SS.,  D.LGS. 163/2006)    
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI – (ART. 27, CCNL 14/9/2000)    
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, COMPENSI ISTAT, ECC.(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)    
RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)    
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA – (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)    

Ricordiamo che la voce relativa alle “Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi Istat, ecc.” appare sia tra le voci rilevanti che tra quelle escluse in virtù di quanto affermato dalla RGS nella Circolare n. 16/2012: “Si tratta in primo luogo degli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto “conto terzi” esplicitato dalla circolare n. 12/2011, incarichi da intendersi come commissionati e remunerati dall’esterno dell’Amministrazione. Attengono a questa fattispecie, a titolo esemplificativo, le risorse trasferite all’Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, le risorse trasferite dall’ISTAT per il censimento 2011, gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell’Unione Europea (ove consentito dalla normativa contrattuale di livello nazionale), nonché, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell’art. 43 comma 3 della legge n. 449/1997.

Spetterà al singolo ente valutare in quale situazione concreta si trova.

Lo stesso dicasi per i Compensi per l’Avvocatura, alla luce di quanto statuito dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite nella Deliberazione n. 51/2011.

 

  1. Le posizioni organizzative negli enti senza la dirigenza.

Più volte abbiamo sostenuto su questa rivista che nel limite imposto dal legislatore siano da ricomprendere tutti i trattamenti accessori e quindi non solo le somme che trovano spazio all’interno del cosiddetto “fondo”. La sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG[3], ha ritenuto che rientrino anche i compensi relativi alla retribuzione di posizione e di risultato di competenza dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza, ancorché l’imputazione avvenga a bilancio e non al fondo del salario accessorio.

Da sempre, quindi, abbiamo aggiornato il file dell’ARAN prevedendo uno spazio per indicare tali valori, che, come suggerito da diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, non sono da verificare singolarmente, ma nel totale complessivo del salario accessorio.

 

 

 

[1] http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2017/delibera_7_2017_qmig.pdf

[2] Per qualche riflessione, in attesa di chiarimenti: https://www.gianlucabertagna.it/2017/07/25/incentivi-per-funzioni-tecniche-limiti-al-fondo-e-alle-spese-di-personale/

[3] https://www.aranagenzia.it/attachments/article/3191/Delibera%20Corte%20conti%20autonomie%20n.26-2014.pdf

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9 pensieri su “Il file per il calcolo del fondo 2017

  1. fabio dice:

    Ai fini del rispetto del tetto, il salario accessorio delle p.o. si calcola in modo sfalsato, è corretto?
    Mi spiego, nella costituzione del fondo 2017 tengo conto della indennità di posizione 2017, ma del risultato 2016?
    Perché mentre la indennità di p.o. viene corrisposta nel 2017, il risultato viene corrisposto l’anno successivo (2018). Altrimenti non potrei costituire il fondo.
    E va inserito anche il salario accessorio del segretario comunale…
    una norma in corso d’anno che a mio modesto avviso è di dubbia costituzionalità.

  2. Giovanni dice:

    Buongiorno, la voce “Decurtazione del fondo – parte variabile” può ricevere l’importo dell’eventuale superamento del limite dell’anno 2016 così come previsto dall’art. 23 del d.lgs. 75/2017 o devono essere decurtato sempre e solo le risorse stabili?
    Grazie

  3. gianlucabertagna.it dice:

    La verifica si fa sul totale delle risorse rilevanti a fini del limite e non sulle singole sezioni di costituzione del fondo. Li limite è unico. Il legislatore può imporre alle autonomie locali solo limiti finanziari e non può decidere le modalità con le quali gli enti li debbono raggiungere.

  4. Katia dice:

    Quindi la verifica del limite, si fa sul totale fondo (ris stabili+risorse variabili soggette al limite+risorse variabili non soggette al limite), oppure sul totale depurato delle voci non soggette al vincolo.
    Grazie

  5. GIULIANO CARDU dice:

    secondo me le risorse per i messi notificatori ai sensi dell’art.54 ccnl 2000 non
    sono soggette al limite non sono risorse che alimentano il fondo ma partite di giro a destinazione vincolata pertanto vanno tolte dallo specchietto proposto.
    Aspetto riscontri…….cordiali saluti

  6. gianlucabertagna.it dice:

    Purtroppo anche gli incentivi per funzioni tecniche sono partite di giro, ma ci hanno detto che per il 2016 e 2017 rientravano.
    Diciamo che non è quello che fa la rilevanza o meno per il limite.

  7. Michele Amato dice:

    La riduzione operata sul personale in servizio del 2016 la cosidetta “semisomma” è una riduzione da apportare nel fondo degli anni successivi come consolidato o solo riferita al 2016 ? e nell’utilizzo e consuntivo utilizzo del 2017 non si porta in riduzione? Grazie

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