La Circolare sulle stabilizzazioni

E’ uscita la Circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di stabilizzazione del personale precario. Come noto, l’art. 20 del d.lgs. 75/2017 ha riproposto con vigore la possibilità di stabilizzare i dipendenti con contratto a tempo determinato e/o titolari di rapporti di lavoro flessibile.

Riassumo i punti secondo me “cruciali” del documento:

  • Il limite del 50% dei posti disponibili per nuove assunzioni da destinare a stabilizzazioni di cui al comma 2 dell’art. 20 non è riferito al numero di “teste”, ma alle risorse finanziarie a disposizione nell’ambito delle facoltà di assunzione;
  • Anche se i meccanismi dei nuovi piani triennali dei fabbisogni previsti dall’art. 6 del d.lgs. 165/2001 saranno meglio spiegati dalle linee di indirizzo che dovranno essere emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si può partire con la stabilizzazione fin da subito;
  • È opportuno che vi sia un atto interno in cui si dia evidenza dei soggetti che hanno i requisiti in modo che vi sia un momento specifico di “avvio” delle procedure di stabilizzazione;
  • Prima di stabilizzare non è necessario dare avvio alle procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del d.lgs. 165/2001;
  • È, invece, obbligatorio procedere con le comunicazioni di cui all’art. 34-bis del medesimo decreto per la ricollocazione dell’eventuale personale in disponibilità.
  • E’ confermato che si possono spostare le somme dei limiti al lavoro flessibile di cui all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 per procedere con le stabilizzazioni in esame.

Allego la Circolare completa: CIRCOLARE N. 3/2017 IN MATERIA DI STABILIZZAZIONI

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5 pensieri su “La Circolare sulle stabilizzazioni

  1. antonio dice:

    Ciao ho letto il suo articolo sul sole 24 ore, sulla quantificazione delle risorse, e le volevo chiedere come, secondo lei, vanno considerate le deroghe, che nel mondo universitario, in maniera generalizzata, hanno consentito di ricorrere al lavoro flessibile oltre il limite del 50% della medesima spesa del 2009. Per esempio, se una università aveva un limite di 800 mila euro (50% spesa 2009) e si ritrova con una media 2015/2017 di 2 milioni di euro di lavoro flessibile, secondo lei, è possibile utilizzare tutta la spesa della media del triennio per le procedure previste dall’art. 20 comma 1 e 2? Grazie per la sua risposta

  2. vincenza dice:

    salve, volevo sapere se spetta indennita’ di amministrazione ai dipendenti pubblici della sanita’,essendo che fino al 2012 la prendevamo,grazie

  3. Francesco dice:

    Salve, la seguo con grande interesse e le sottopongo un quesito non chiarito dalla circolare.
    Il comma 28 dell’art. 9 del D.L. 78/2010 ha fatto salvo l’art. 1 comma 188 della L. 266/2005 che consente alle Università di stipulare contratti a tempo determinato e co.co.co. su fondi propri, oltre il limite del 50% della spesa 2009 fissato dai primi due periodi dello stesso comma 28.
    Ci si chiede allora se tali spese, in deroga al limite generale, possano essere computate o meno nelle somme utilizzabili per le stabilizzazioni.
    Qual è, inoltre, il “tetto di spesa per lavoro flessibile” al quale le Università dovranno fare riferimento, anche per non creare nuovo precariato, considerato che la deroga citata non pone limiti? Vale per tutti il 100% della spesa 2009 come limite massimo insuperabile?
    Grazie, Francesco.

  4. Daniela dice:

    Buongiorno, ho un quesito da porle in merito alla circolare 3/2017 (Madia):
    il punto 3.2.9. “Rapporti di lavoro svolti con enti riorganizzati” cita testualmente “L’articolo 20, comma 13 tutela la posizione di coloro che hanno prestato attività lavorativa presso enti interessati da processi di riordino, soppressione o trasformazione.Qualora gli stessi siano transitati o assegnati, in ragione dei predetti processi, presso altre amministrazioni, ai fini del possesso dei requisiti dei 3 anni negli ultimi 8 anni, di cui ai commi 1, lettera c), e lettera b) dell’articolo 20, si considera anche il periodo maturato presso l’amministrazione di provenienza, che può essere sommato a quello svolto in via continuativa o meno presso la nuova amministrazione”, vorrei sapere se una Unione dei Comuni può essere considerata un ente riorganizzato.
    Le sintetizzo la mia situazione: Sono stata assunta nel 2008 con contratto di co.co.co. dopo selezione pubblica dal comune capofila in virtù di una convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra più Comuni. Negli anni ho fatto più selezioni e proroghe dei contratti in essere, nel 2016 ho vinto il concorso a tempo determinato con lo stesso ente in relazione alle medesime attività svolte negli anni. Da luglio 2017 la gestione dei servizi sociali è passata all’Unione dei Comuni (gli stessi che avevano stipulato la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali) pertanto l’Unione mi ha assunto accedendo alla graduatoria a tempo determinato dell’ex comune capofila. Mi chiedo se in virtù di quanto detto sopra l’Unione può essere considerato ente riorganizzato e quindi procedere alla mia stabilizzazione in quanto possiedo tutti i requisiti previsti nell’art.20 con l’eccezione della lettera c poichè i 3 anni sono stati maturati nel comune capofila e non nell’Unione dei comuni.
    Faccio presente inoltre che la mia figura professionale risulta già nella pianta organica dell’Unione dei Comuni.

    La ringrazio anticipatamente.

    Daniela

  5. Emanuela dice:

    Buona sera,
    Avrei un quesito Dottore. Per quanto concerne le stabilizzazioni: può essere stabilizzato il personale precario assunto presso un Comune con fondi occupazione (ovvero fondi stanziati dalla Regione ma attraverso selezione pubblica)? Ringrazio anticipatamente

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