Resti di turn-over: la Sezione Autonomie dice…

E’ arrivata, finalmente, la Deliberazione n. 25/2017 della Sezione Autonomie che chiude il dibattito su come si calcolano i resti della capacità assunzionale degli enti locali.

Ci eravamo lasciati a due interpretazioni diverse:

  1. Sezione Lombardia 23/2017: si applica la % vigente oggi sui cessati del triennio precedente
  2. Sezione Sardegna 70/2017: i resti si riferiscono a quote di capacità già calcolate con le % vigenti anno per anno.

Come sapete, anche duranti i corsi di formazione, ho sempre sostenuto fortemente (sulla base del chiaro ed evidente disposto normativo) la correttezza di un calcolo fatto “anno per anno” e non, invece, cumulando i cessati del triennio precedente.

E così ha confermato la Sezione Autonomie nella Deliberazione n. 25/2017 che potete scaricare QUI

  1. la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;
  2. i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini.

 

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