Le regole per autorizzare gli incarichi ai dipendenti

In materia di autorizzazione ad effettuare incarichi extra lavorativi ai propri dipendenti, ho spesso notato che le amministrazioni si preoccupano innanzitutto della modalità di pagamento delle attività.

Io credo che le cose non debbano stare esattamente così.

Mi spiego. Se un dipendente del comune A, chiede di poter svolgere un incarico esterno presso il comune B, la forma di pagamento che sceglierà il comune B, è l’ultimo dei problemi per chi deve autorizzare la prestazione.

Tutto quanto previsto dall’art. 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001 è sacrosanto e, per un dipendente a tempo pieno o con un rapporto di lavoro superiore al 50%, significa che:

  1. possono essere autorizzate solo le attività sporadiche, saltuarie, occasionali;
  2. possono essere svolte, senza autorizzazione, quelle espressamente previste ovvero:

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

c) partecipazione a convegni e seminari;

d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Mentre su quest’ultime non ci sono problemi, rimane il dubbio di quali elementi prendere a riferimento per poter autorizzare “serenamente” gli incarichi del primo tipo.

Viene in soccorso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Lombardia che, con la sentenza n. 54 depositata in data 16 aprile 2015, ha fornito una specie di check-list per valutare le possibilità di autorizzazione.

Eccola:

  1.  se l’espletamento dell’incarico, già prima della legge n. 190 del 2012 (e del d.p.r. n. 62 del 2013, che esaltano l’antico e già preesistente problema dei conflitti di interesse) possa ingenerare, anche in via solo ipotetica o potenziale, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all’amministrazione e, quindi, con le funzioni (ad essi strumentali) assegnate sia al singolo dipendente che alla struttura di appartenenza (problema particolarmente delicato nel comparto sanità);
  2.  la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza (che dovrà comunque non solo essere svolto fuori dall’orario di lavoro, ma pure compatibilmente con le esigenze di servizio), nonché con le mansioni e posizioni di responsabilità attribuite al dipendente, interpellando eventualmente a tal fine il responsabile dell’ufficio di appartenenza, che dovrà esprimere il proprio parere o assenso circa la concessione dell’autorizzazione richiesta;
  3.  la occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione sull’impegno derivante dall’orario di lavoro ovvero l’impegno complessivo previsto dallo specifico rapporto di lavoro, con riferimento ad un periodo determinato;
  4.  la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, tenuto conto del fatto che taluni incarichi retribuiti sono caratterizzati da una particolare intensità di impegno;
  5.  specificità attinenti alla posizione del dipendente stesso (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari recenti o note di demerito in relazione all’insufficiente rendimento, livello culturale e professionale del dipendente);
  6.  corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell’incarico esterno a lui affidato.

Come è facile notare, per l’ente che autorizza, non c’è nessuna verifica da effettuare in merito alle modalità di pagamento, che resteranno di esclusiva analisi da parte dell’ente utilizzatore.

Le informazioni che l’ente chiamato ad autorizzare dovrà, pertanto, acquisire ai fini del procedimento, sono proprio quelle corrispondenti alla check-list riassunta compiutamente dalla Corte dei Conti.

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2 pensieri su “Le regole per autorizzare gli incarichi ai dipendenti

  1. Dal Bello Walter dice:

    Buonasera,
    Ho letto le regole per autorizzare un dipendente pubblico ad espletare attività occasionali. Volevo sapere se tra Enti necessita stipulare una convenzione per regolarizzare i rapporti.
    Grazie.

  2. Gianni Regeni dice:

    Buona sera, nel ringraziarla per l’analisi sopra riportata le volevo cortesemente porre una domanda: un Comune di 16.000 abitanti mi ha chiesto di poter fare presso di loro una prestazione professionale occasionale di supporto al RUP delle opere pubbliche. Io sono dipendente a tempo pieno ed indeterminato di un Comune di 4000 abitanti. Si tratterebbe di un lavoro di impoto circa €3000 forfettarie e non di tipo subordinato ma “a progetto”. Il Segretario comunale di detto Comune sostiene che il comma 557 dell’art. 1 della Legge 311/2004 vieta questo tipo di incarichi “verso” i Comuni sopra i 5000 abitanti. Nella nostra zona ci sono tutti piccoli Comuni e questa tipologia di incarichi è orami molto comune, vista la cronica carenza di personale. Ci sono ragionieri che vanno a fare Bilanci per qua e per là, altri che vanno a recuperare Tributi pregressi etc etc etc. A mio parere il disposto del citato comma 557 non c’entra nulla con gli incarichi di questo tipo perchè si riferisce ad un rapporto di lavoro subordinato. Lei cosa pensa? La ringrazio se troverà il tempo di rispondermi. Saluti.

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