La soppressione dei “D3”, le graduatorie e la mobilità

Una delle situazioni più complicate del CCNL 21.05.2018 è certamente la soppressione della categoria D3 come forma di accesso per gli enti delle Funzioni locali così come previsto dall’articolo 12. Al di là degli aspetti correlati al merito, dal punto di vista tecnico-operativo ci si è chiesti cosa succederà alla mobilità e all’utilizzo delle graduatorie esistenti in D3.

PRIMA QUESTIONE: la mobilità.

Se da una parte è chiaro che l’ente non potrà più mantenere posti vacanti della dotazione organica in D3 e svolgere le relative procedure di assunzione, cosa succede alla mobilità? Personalmente, divederei l’analisi in due sotto-domande. Da una parte, è “se” gli attuali dipendenti in D3 potranno ancora spostarsi tramite mobilità. E, per me, non ci sono dubbi: certo che sì! Ci mancherebbe altro: si può fare la mobilità intercompartimentale, immaginiamoci se non si può fare la mobilità all’interno dello stesso comparto…

Dall’altra parte, c’è invece il più serio problema dell’inquadramento. Mettiamo che un ente svolga una procedura di mobilità nella generica categoria D. Partecipa anche un D3 e viene scelto. Come verrà inquadrato? Io penso che per risolvere ogni dubbio si potrebbe fare un semplice ragionamento: gli attuali D3 sono ad esaurimento non nel singolo ente, ma nel comparto. Non solo: gli attuali D3 nell’ente di appartenenza sono stati destinatari dalla salvaguardia della loro posizione come previsto dall’art. 12 del CCNL e quindi si trascinano questa situazione nell’ente nuovo. Insomma. Sarà tutto come prima, ma in un altro ente.

SECONDA QUESTIONE: le graduatorie.

Se un ente intende scorrere una graduatoria (propria o di altri) per poter assumere nella generica categoria D, potrà utilizzare le graduatorie esistenti di profili in D3? Secondo me sì. Ovviamente, però, l’inquadramento avverrà nella categoria D, posizione economica D1 nei rispettivi profili che ciascun ente si è dato.

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3 pensieri su “La soppressione dei “D3”, le graduatorie e la mobilità

  1. Silvia Motta dice:

    L’ente in cui lavoro (Contratto Regioni Enti locali) ha aperto una mobilità: “Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura di n. 3 posti di funzionario tecnico nella categoria professionale D – categoria giuridica D1 – famiglia professionale analisi e valutazione” alla fine del 2017; i partecipanti non avevano i requisiti perché erano tutti D3 giuridici.
    Ora l’ente, non avendo bandito il concorso, ha aperto una nuova mobilità con questa nuova dizione: “Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura di n. 3 posti di funzionario tecnico nella categoria professionale D – profilo professionale funzionario/funzionario esperto, famiglia professionale analisi e valutazione (www.ersaf.lombardia.it)”
    – E’ possibile cambiare il requisito per le 3 medesime posizioni che vuole acquisire l’ente?
    – Viste le linee guida orientate da anni al risparmio per la pubblica amministrazione, è corretto ampliare la mobilità ai D3 giuridici, come sembra indicare questo bando?
    Grazie per la risposta

    Silvia

  2. Marco dice:

    In caso di volontà di scorrimento di graduatorie è in presenza di due graduatorie: una più vecchia per d3 e una più recente per d1, l’ente quale dovrebbe utilizzare?

  3. Silvio dice:

    Altro problema da sottoporre al dott. Bertagna: concorso bandito per cat. D 3 ante nuovo contratto, tardiva assunzione post nuovo CCNL. Si deve assumere il vincitore con la cat D 3 o con la cat D 1?

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