Il turn-over diverso tra dipendenti e dirigenti

Non vorrei sbagliarmi, né essere troppo semplice, ma sta cosa che ancora non si sa come calcolare le capacità assunzionali dei dirigenti rasenta l’assurdo.

L’ultima novità è che la Corte dei conti della Puglia (deliberazione 30/2019) ha richiesto l’esame della questione da parte della Sezione Autonomie.

Perché non si parte mai dalle norme? È tutto così semplice:

L’art. 3 del d.l. 90/2014 prevede le regole a regime per il turn-over degli enti locali NON FACENDO nessuna distinzione tra dipendenti e dirigenti. In tale norma, si dice che a decorrere dall’anno 2018 la percentuale del turn-over è al 100%. Ripeto: senza distinzione di budget!!

L’art. 1 comma 228 della legge 208/2015, invece, disciplina le capacità assunzionali per i soli anni 2016/2017/2018 e in questo caso la norma dice: “assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente”. Quindi, solo questa norma tiene separati i due budget!!

Tradotto: fino al 2015 il budget è unico, per gli anni 2016, 2017 e 2018 i budget sono separati, dal 2019 il budget torna unico.

Quello che conta, è calcolare i budget correttamente, con le percentuali vigenti a seconda del caso. Ma come “investire” le capacità assunzionali calcolate, è questione di fabbisogno e scelte organizzative.

Provo a fare un esempio. Se io sono un ente senza la dirigenza, qualora i budget fossero distinti, non potrei mai diventare un ente con la dirigenza. E questo basta già a capire quanto un’interpretazione di questo tipo sia lontanissima dai principi costituzionali per i quali il legislatore può imporre limiti finanziari, ma non può certo dire agli enti come organizzarsi.

La faccio troppo facile, neh?

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Un pensiero su “Il turn-over diverso tra dipendenti e dirigenti

  1. tommaso dice:

    concordo alla grande. mi pare che nel 2016-2017-2018 fosse specificato personale non dirigente perchè vi era il blocco delle assunzioni dirigenziali in vista di un decreto che non è mai più arrivato (come al solito) come per il decreto ministeriale per i parametri di virtuosità della L. 122/2010 (o forse l’hanno fatto e mi sono distratto i n questo guazzabuglio di norme).

    ma poi, noi siamo autonomie locali: non solo ci dicono quanto, ma anche chi assumere! che razza di autonomie siamo! se le norme sono di contenimento della spesa perchè preoccuparsi come spendo il mio budget se mi servono dirigenti li prendo altrimenti prendo personale che cambia!
    e poi per il limite de tempo determinato la norma l’hanno interpretata in senso opposto ossia tutte le tipologie di assunzioni flessibili finanziavano un unico tetto che poi lo si poteva usare per le varie tipologie contrattuali flessibili.

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