Da diverse parti mi è stata chiesta un’interpretazione sull’art. 71 comma 5 del Dl n. 112/2008. Riporto alcune considerazioni in merito.
L’art. 71 della L. n. 133/2008 oltre a disciplinare le assenze per malattia dei lavoratori prevede al comma 5 che le assenze dal servizio non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.
Tale affermazione di estrema sintesi comporta non pochi riflessi sulle scelte effettuate dagli enti locali in passato tanto che gli operatori stanno già convocando le parti sindacali per una revisione dei contratti decentrati precedentemente stipulati.
Come conciliare il proprio fondo con la nuova previsione legislativa?
Innanzitutto è necessaria una prima verifica, ovvero individuare come le assenze vengono attualmente considerate per l’erogazione dei fondi. L’art. 71 comma 5 prevede infatti che alcune di tali assenze non incidano sui compensi accessori: l’elenco è tassativo e ricomprende: le assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro; le assenze per congedo di paternità; le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto; le assenze per citazione a testimoniare; le assenze per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare; le assenze connesse al permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno; le assenze connesse al periodo successivo al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Il contratto integrativo non potrà pertanto disciplinare casi di mancata erogazione del salario accessorio di fronte a tali assenze.
In secondo luogo è opportuno identificare quelle indennità del fondo che sono già connesse all’espletamento dell’attività lavorativa e quindi all’effettivo servizio del dipendente. A titolo esemplificativo elenchiamo: indennità di rischio, di disagio, di turno, di reperibilità e i compensi per il lavoro straordinario.
Per tali compensi non vi è dubbio che le assenze dal lavoro mai potranno essere equiparate a presenza in servizio.
Pertanto, per gli enti locali, l’applicazione della nuova disposizione potrebbe riguardare i compensi per la produttività e i compensi per le specifiche responsabilità.
Come anche sostenuto dalla Funzione pubblica nella circolare n. 7/2008, nell’interpretazione della disposizione acquista un particolare significato la parola “distribuzione”, dovendosi quindi far riferimento a quelle somme che sono destinate a remunerare la produttività, l’incentivazione ed i risultati. I contratti non potranno quindi prevedere dei meccanismi che considerino l’assenza dal servizio quale periodo utile per il calcolo della produttività, nemmeno a scaglioni, come spesso è dato di riscontrare nella pratica.
Per quanto riguarda l’indennità per specifiche responsabilità possiamo, sulla scorta del commento della Funzione pubblica, sostenere che spetti alla contrattazione definire i casi di erogazione o meno tenendo conto che, alla stregua dell’indennità di posizione, tale compenso non ha carattere di incentivo ma di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dalla titolarità di un’attività particolare.
Seguiranno invece il normale trattamento in caso di assenza, in quanto connesse all’inquadramento giuridico del dipendente, sia l’indennità di comparto che la progressione orizzontale già acquisita. Per la valutazione del dipendente ai fini dell’attribuzione di nuove progressioni all’interno della categoria, rimane comunque assodato che la contrattazione non potrà prevedere criteri basati sul considerare come presenza in servizio anche le assenze non esplicitamente escluse dall’art. 71.