Art. 90 del Tuel – Considerazioni

Gli enti locali, negli ultimi anni, hanno fatto sempre più uso dell’istituto previsto dall’art. 90 del D.lgs. 267/2000.Si tratta dei cosiddetti ufficio di staff all’organo politico. Le sezioni regionali della Corte dei conti hanno avuto modo tramite alcune sentenze e deliberazioni di esplicare alcune modalità di funzionamento di tali strutture.  

Art. 90 Uffici di supporto agli organi di direzione politica 

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Le assunzioni ai sensi dell’art. 90 del Tuel presentano quindi alcune caratteristiche particolari che qua possiamo riassumere alla luce delle più recenti sentenze e delibere da parte di alcune sezioni regionali della corte dei conti:

si tratta di assunzioni a tempo determinato e non possono essere affidate tramite incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (Corte dei conti Puglia – Sentenza n. 241/2007);

si tratta di posti in dotazione organica (Corte dei conti Toscana – Sentenza 622/2004) e pertanto per i posti il singolo ente sulla base della propria autonomia regolamentare dovrà valutare a quale categoria si riferiscono le necessità del Comune ai fini delle assunzioni ex art. 90 del Tuel;

possono essere affidate esclusivamente per funzioni di supporto di attività di indirizzo e di controllo alle dirette dipendenze del Sindaco, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali, che devono invece dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell’ente (Corte dei conti Lombardia – Deliberazione 43/2007)

agli uffici in oggetto possono essere affidate la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie strettamente strumentali e funzionali all’esercizio dei compiti medesimi (Corte dei conti Toscana – Deliberazione n. 5P/2008 in parte in contrapposizione con la Corte dei conti Lombardia poco sopra citata).

tali  assunzioni rientrano nel concet.to di spesa di personale (Corte dei conti Lombardia – Deliberazione 43/2007)

Inoltre:

il compenso di base deve essere corrispondente ad un compenso erogato per la categoria di appartenenza del CCNL Enti Locali sulla base di quanto previsto nella dotazione organica per quel preciso posto da ricoprire in riferimento alle disposizioni dell’art. 90 del Tuel;

anziché prevedere diversi compensi accessori sarà possibile individuare un unico emolumento (indennità di staff) onnicomprensiva di qualsiasi altra retribuzione accessoria.

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