L’ente che già conosce di non rispettare il patto di stabilità nell’esercizio in corso non potrà procedere ad assunzioni di personale fin da subito.
È questa la considerazione finale del Parere n. 605/2009 della Sezione regionale della Corte dei conti della Lombardia.
Ripercorrendo tutte le regole attualmente vigenti per gli enti soggetti a patto, i giudici contabili si concentrano su quanto previsto dall’art 76 comma 6 del Dl n. 112/2008 convertito nella L. 133/08 che ha ripristinato la sanzione del divieto di assunzione per comuni e province che non rispettano il patto nell’anno precedente.
Tra gli elementi di maggiore discrezionalità nella gestione delle risorse umane, non vi è dubbio che l’assunzione rappresenti la situazione che più consolida maggiori spese per l’ente locale. Ecco quindi la sanzione imposta dal legislatore il quale ha preferito collegarla al rispetto del patto piuttosto che al mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa di personale di cui al comma 557 della Finanziaria 2007 che ad oggi rimane ancora norma senza penale.
Il Sindaco del comune in oggetto ha opportunamente sottolineato nella richiesta del parere che non si tratta di nuove assunzioni oltre al numero dei dipendenti già presenti in servizio, ma bensì azioni di sostituzione dei dipendenti che verranno a cessare nel corso di quest’anno. Non ne scaturirebbe quindi una maggior spesa di personale e neppure un aggravio dell’incidenza percentuale sul rapporto tra spese di personale e spese correnti.
Ciò nonostante la Corte dei conti della Lombardia dà un’interpretazione rigida alla norma: l’art. 76 comma 6 non fa nessuna distinzione tra il tipo di assunzioni vietate per chi non rispetta il patto. Anzi, la disposizione sottolinea piuttosto il contrario con la locuzione “a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia contrattuale”.
L’ente quindi che già nel corso del 2009 ha verificato il mancato rispetto del patto non potrà procedere fin da subito a nuove assunzioni. È peraltro necessario che tale verifica sia avvenuta nei luoghi istituzionali di comuni e province, ovvero all’interno del consiglio comunale, in particolare in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio da adottarsi entro il trenta settembre e in quella dell’assestamento generale prevista entro il 30 novembre. Un comportamento diverso, ovvero l’assunzione di personale pur in presenza di verifica di mancato rispetto del patto nel 2009, potrebbe quindi apparire estremamente elusivo delle disposizioni vigenti.
ALLEGATO: Deliberazione-n-1-.-605-del-14.09.2009–Mazzano–BS—-Ferraro—PAR