Irap e progettazioni interne

Le disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, sono da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione.

Si conclude in questo modo la delibera numero 33/CONTR/2010 della Corte dei conti a Sezioni riunite in sede di controllo che pone la parola “fine” al dibattito sull’inclusione o meno dell’imposta sulle attività produttive nella percentuale o negli importi riferibili alle progettazioni interne e ai compensi per l’avvocatura.

Sia la sezione regionale del Piemonte (delibera 17/2010) sia quella del Veneto (168/2009), dopo aver rilevato l’esistenza di difformi orientamenti hanno sottoposto la questione alla Sezione autonomie per le determinazioni di conseguenza.

La risposta arriva dai giudici delle Sezioni riunite i quali colgono l’occasione per riassumere con estremo dettaglio e precisione tutti i precedenti interventi sull’argomento evidenziando le due nette diverse prese di posizione.

Da una parte si sono in passato schierate alcune sezioni sull’esclusione dell’Irap dai compensi facendo prevalentemente leva sul fatto che la normativa prevede l’inclusione solamente degli “oneri riflessi”, cosa che di fatto non è l’imposta sulle attività produttive.

Tesi totalmente opposta, come abbiamo visto, quella portata avanti dalla sezione di controllo per la regione Lombardia, che piuttosto che soffermarsi sull’analisi letterale delle disposizioni conclude due deliberazioni precisando che se dal calcolo del fondo di progettazione interna fosse esclusa l’Irap, l’ente locale si troverebbe a corrispondere ai dipendenti un importo superiore con conseguente maggior aggravio di imposta. In altre parole si tratterebbe di un duplice onere a carico del comune che non trova giustificazione nel contesto del contenimento della spesa pubblica.

Aspetti formali che si contrappongono con aspetti sostanziali.

Le Sezioni unite per il controllo analizzano quindi sia gli aspetti letterali ma anche quelli sistematici delle disposizioni vigenti concludendo che l’Irap non è di fatto riconducibile nell’ambito dei cosiddetti “ oneri riflessi”.

Viene però esaminata la legge numero 266 del 2005 e in particolare i commi dal 176 al 206. Tali disposizioni prevedono che la provvista delle risorse finanziarie per far fronte a tutti gli oneri derivanti dalle spese di personale, ivi inclusi i fondi per l’incentivazione alla progettazione e per il pagamento dei compensi professionali dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, deve essere calcolata accantonando, a fini di copertura, la quota parte occorrente all’amministrazione per fronteggiare gli oneri che sulla stessa gravano a titolo di Irap.

Le due tesi che potrebbero quindi sembrare in antitesi, con tale analisi diventano tra di loro coerenti in quanto la prima riguarda la determinazione dei compensi spettanti ad avvocati interni e personale tecnico, mentre la seconda è concentrata sulla quantificazione e la copertura degli oneri del personale.

Ecco quindi le conclusioni. Le disponibilità di bilancio da destinare ai fondi da ripartire non possono che essere quantificate al netto delle somme destinate a coprire gli oneri che gravano sull’amministrazione a titolo di Irap. Per quantificare i fondi delle progettazioni e dei compensi per avvocatura vanno quindi prima accantonate, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull’ente a titolo di Irap. Dopo tale calcolo, i compensi vanno corrisposti al netto degli oneri riflessi.

 

Ecco il testo della Delibera.

ALLEGATO: DELIBERA N. 33/CONTR/2010

Ringrazio il Comune di Moncalieri per la tempestiva comunicazione.

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