Da più parti mi è stato chiesto cosa ne penso dell’art. 6 comma 12 del Dl n. 78/2010 che riguarda l’utilizzo del mezzo proprio per l’attività lavorativa.
Non è facile sciogliere la matassa, soprattutto se pensiamo ai tanti servizi che vengono svolti dagli enti locali autorizzando i dipendenti ad utilizzare la propria macchina per gli spostamenti: assistenti sociali, educatori, corsi di formazione, ecc. ecc.
Se da una parte il buon senso mi spinge a dire: non si applica agli enti locali!, dall’altra parte mi blocco davanti all’analisi letterale della disposizione.
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della
legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non
si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del
2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi”.
Ecco cosa dice l’art. 15 della Legge 836:
Nei casi in cui l’orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile
con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al
personale che debba recarsi per servizio in localita’ comprese nei limiti
delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, puo’
essere consentito, con l’osservanza delle condizioni stabilite nel comma
precedente l’uso di un proprio mezzo di trasporto.
Infine richiamo l’art. 41 comma 4 del Ccnl 14.09.2000 del Comparto dipendenti enti locali:
Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l’art.43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l’indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.
Ed ecco quindi alcune considerazioni:
1. Analogo dal vocabolario significa: che somiglia a un’altra cosa. Analogia vuol dire infatti: relazione di somiglianza fra due o più cose o situazioni per alcune caratteristiche comuni. A me sempra palese che l’art. 41 del Ccnl 14.09.2000 abbia una strettissima analogia con quanto previsto dall’art. 15 della Legge 836/1973 e quindi dovrebbe cessare di avere effetto.
2. Mi faccio anche una domanda: prima dell’entrata in vigore dell’art. 41 del Ccnl 14.06.2000, a quale norma ci si riferiva per autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio e il rimborso di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro? Probabilmente al medesimo art. 15 della Legge 836/1973, pertanto si conferma ancor di più che l’art. 41 sia strettamente correlato alla norma originaria.
3. Si creerà un grosso problema negli enti locali perchè la questione non è solo: “non ti pago più il rimborso della benzina”, ma è più a monte, alla radice, ovvero: “non puoi più utilizzare l’automezzo”.
4. Le assicurazioni appositamente stipulate non hanno più senso.
5. E se un dipendente dovesse utilizzare comunque l’automezzo proprio? Si rischierebbe addirittura di scendere nel paradosso di poter applicare un procedimento disciplinare per violazione delle disposizioni di servizio!
Insomma… un bel problema. L’Anci nelle linee guida sul personale non ha affrontato la questione che spero possa essere approfondita in seguito.
Ma spero soprattutto che si dia più respiro agli enti locali che di tutta la manovra stanno soffrendo in modo particolare dal lato della difficoltà di garantire i servizi ai propri cittadini.