Ancora sull’utilizzo del mezzo proprio…

Negli scorsi giorni, a seguito del mio intervento sull’utilizzo del mezzo proprio e le novità della manovra estiva, mi sono giunte diverse mail , sia di condivisione, ma anche che prendevano (giustamente) le distanze da quanto avevo affermato.

Le osservazioni che inserisco sul mio sito hanno proprio lo scopo di stimolare una discussione, con tutta la serenità possibile in questo marasma di novità normative difficilissime da interpretare.

 Riporto quindi di seguito alcuni interventi che pongono ulteriori questioni.

Ecco alcune diverse considerazioni:

1-       l’art. 6, comma 12, dispone che l’art. 8 della l. 836/1973 non si applica. Da qui a dire che è vietato il rimborso il passo non è breve. In effetti, a ben guardare,  è stata disapplicata una norma che limitava i casi di autorizzabili  dell’uso del mezzo proprio, non la norma che lo permetteva;

2-       lo stesso mi pare possa dirsi per l’art. 41 del contratto del 2000. La clausola contrattuale può essere ricostruita come norma che fonda il diritto al rimborso, ovvero (la qual cosa mi pare più intelligente) che limita il diritto al rimborso. Mi pare che la prassi si fosse orientata in questo senso: se hai preso il tuo mezzo per recarti in una località distante 5 km lo fai a spese tue e senza diritto all’assicurazione.

3-       Se la norma fosse da interpretare nel senso del divieto all’uso del mezzo proprio non si capisce perché disapplicarla solo per il personale contrattualizzato e non per i professori universitari.

Ciò detto ritengo che se il legislatore avesse voluto vietare l’uso del mezzo proprio avrebbe dovuto dirlo espressamente, non limitandosi a dichiarare la settoriale applicazione di una norma che dettava limiti all’uso del mezzo proprio. Ciò , peraltro, appare perfettamente coerente con l’intenzione, esplicitata dal dl 78, di ridurre le spese riferite al parco mezzi: da un lato ti riduco le auto, ma per non lasciarti a piedi, allargo i casi di utilizzabilità del mezzo proprio eliminando i vincoli dettati dalla legge o dai contratti. In effetti, a ben vedere, l’effetto della disapplicazione sarebbe quello di liberare la potestà regolamentare degli enti senza i vincoli del contratto o della norma disapplicata.

Ed ecco un altro commento.

Vorrei solo precisare una cosa. L’’art 15 della L. 836/73 esordisce con :” AL PERSONALE CHE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI ISPETTIVE…”.

Ciò, secondo me significa che tutto ciò che è dettato dall’articolo è da ritenersi destinato AL PERSONALE CHE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI ISPETTIVE.

Ora, se le premesse sono giuste, come è possibile che un D. L. renda inapplicabile per un tipo di personale (contrattualizzato dal D. L.vo 165/01), un articolo che in origine era destinato ad una tipo preciso di personale?

Lo so che forse il discorso è contorto ma secondo me c’è qualcosa che non va.

Forse alla norma manca un passaggio o un riferimento e precisamente questo:

con quale norma era stato stabilito che, ciò che concedeva l’art. 15 al personale ispettivo, era estendibile anche a tutto il personale contrattualizzato dall’art. 165/01.

Ho inoltre recuperato questo estratto di una Lettera (Circolare???) del Ministero del Lavoro – Dir. Modena

Prot. n. 7692/2010 dell’8.6.2010.

 Detto questo, tuttavia, va interpretato l’ultimo periodo del comma stesso, il quale afferma che dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del Decreto Legge, non si applicano al personale contrattualizzato della Pubblica Amministrazione gli articoli 15 della legge 836/1973 e 8 della legge n. 417/1978. Queste disposizioni riguardano, tra l’altro, i rimborsi per l’uso del mezzo proprio: da ciò discende, a mio avviso, che non possono essere più autorizzati, pena la responsabilità erariale del dirigente, le missioni “con il proprio automezzo” non svolte per attività di vigilanza (nei nostri uffici, ad esempio, per formazione, per presenza nei tribunali per l’ufficio legale, per la reggenza “ad interim” di altro ufficio dirigenziale, ecc.). Per quest’ultima ipotesi, si richiama la nota del 7 giugno 2010 della nostra Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali.

Per completezza di informazione, ricordo che la norma trova applicazione soltanto nei confronti del personale contrattualizzato: ciò significa che la missione con il mezzo proprio, alle condizioni previste dalla normativa, è possibile per tutti coloro che nella Pubblica Amministrazione vedono il proprio rapporto regolato dalla legge e non dal contratto (magistrati ordinari, contabili ed amministrativi, impiegati della carriera prefettizia, forze dell’ordine o della polizia, ecc.).

Ed infine una risposta della Regione Friuli Venezia Giulia a specifico quesito:

L’Ente ha chiesto un parere in ordine all’applicabilità dell’art. 12, comma 6, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010. L’Amministrazione, da una prima lettura della norma, ritiene che, conseguentemente a quanto dalla medesima disposto, dal 1 giugno 2010 non sia più consentito liquidare l’indennità chilometrica spettante al personale che, per lo svolgimento di funzioni di servizio, utilizza il proprio automezzo.

La citata disposizione recita testualmente: ‘A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.’.

Esaminando il contenuto del richiamato art. 15 della L. n. 836/1973, si evince che detta disposizione disciplina il consenso all’utilizzo di un proprio mezzo di trasporto, con la corresponsione di un’indennità prestabilita, al personale che, per lo svolgimento di funzioni ispettive, abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale.

 Consultando anche la documentazione messa a disposizione dal Servizio Studi del Senato[1], a commento della norma in esame, si specifica espressamente che la stessa vieta l’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni ispettive, da parte del personale contrattualizzato, eliminando la relativa indennità chilometrica.

 Pertanto, la disapplicazione introdotta dal recente provvedimento legislativo concerne esclusivamente il personale adibito allo svolgimento delle precisate funzioni e non ha portata generale, non andando ad incidere sulla fattispecie del personale autorizzato all’uso del proprio automezzo per ordinarie ragioni di servizio.

Print Friendly, PDF & Email