Quello che segue è semplicemente un ragionamento ad alta voce.
Negli scorsi giorni, anche da un confronto con l’amico e collega Mario Ferrari, sono scaturite alcune considerazioni sull’esatta entrata in vigore dell’obbligo di prevedere una retribuzione di performance individuale correlata al sistema delle fasce.
Riporto di seguito alcuni spunti.
Da quando gli enti locali hanno l’obbligo di adeguarsi al sistema delle fasce di merito di cui all’art. 19 del D.lgs. 150/09?
La questione non è molto chiara. Proviamo ad esaminarla partendo dalle disposizioni normative.
L’art. 19 della Riforma Brunetta è norma imperativa ed entra di fatto a far parte della contrattazione nazionale (vedi art. 29).
Però per gli enti locali si rimanda all’art. 31.
Il quale prevede la ormai conosciuta elasticità delle fasce (se ne possono fare anche più di tre fermo restando che alla fascia di merito più elevata venga destinata la quota prevalente di fondi relativi alla performance individuale).
Solo che si prevede tutto ciò al comma 2, il quale, sembra essere di immediata efficacia. Infatti il famoso adeguamento è obbligatorio entro il 31.12.2010 solamente per quanto previsto al comma 1.
Quindi potremmo avere due soluzioni:
– l’adeguamento è immediato (e quindi potenzialmente il sistema delle fasce avrebbe potuto decollare fin dal 2010)
– l’adeguamento è rimandato ai prossimi rinnovi contrattuali, leggendo il tutto anche alla luce dell’art. 65 che fa salvi i contratti integrativi degli enti locali fino al 31.12.2012.
Mi sto facendo l’idea che questa seconda soluzione sia quella più corretta.
Al di là degli “stop” da parte dei Giudici del Lavoro su diversi aspetti della Riforma Brunetta, val la pena richiamare l’art. 40 comma 3-quater che afferma: La contrattazione nazionale definisce le
modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l’invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell’area di contrattazione.
Inoltre l’intuizione mi viene anche da quanto la Civit ha affermato nella Deliberazione n. 111/2010:
RITENUTO, invece, che questa Commissione può e deve ribadire che, entro i termini previsti dalla legge, le amministrazioni sono tenute ad operare la valutazione individuale del personale dirigenziale e non dirigenziale, anche indipendentemente dalle conseguenze di ordine economico;
RILEVATO, infine, che tali principi devono valere a maggior ragione anche per il comparto delle regioni e autonomie locali, considerando che i termini per l’adeguamento della contrattazione collettiva integrativa sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, e che, in sede di prima valutazione, potrà procedersi in applicazione dei criteri attualmente in vigore.
Unica cosa che stona è il fatto che ai sensi dell’art. 31 comma 2 le fasce sono determinate dagli enti locali sulla base delle proprie potestà regolamentari, che poco c’entrano con il contratto.
Solito pasticcio.