Negli scorsi giorni mi hanno fatto un’intervista. E’ stata l’occasione per sintetizzare in pillole il D.lgs. 150/2009.
D: come vede la riforma Brunetta per gli enti locali?
R: un’opportunità, da gestire con estrema attenzione senza farsi prendere da ansie da adempimento.
D: si spieghi
R: il legislatore ha destinato agli enti locali un percorso particolare che cade sotto il nome di “adeguamento”. Significa mantenere saldi i principi della riforma con gli strumenti specifici delle realtà delle autonomie locali, già definiti e compiuti nel D.lgs. 267/2000.
D: e sulla performance?
R: ritengo che siano tre gli aspetti da evidenziare.
Primo: il ciclo di gestione della performance è norma a cui gli enti si debbono adeguare. Quindi il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi mi sembra la sede ideale per disciplinare l’attuazione del ciclo della performance nell’ente.
Secondo: la performance individuale deve trovare per forza adeguamento nel sistema di valutazione che deve essere appositamente adottato anche dagli enti locali.
Terzo: la performance organizzativa di cui all’art. 8 del D.lgs. 150/09 non è di diretta attuazione per gli enti locali. Non mi pare che sia necessario un adeguamento specifico, anche perché mi sembra l’esatto copia-incolla dell’art. 196 del D.lgs. 267/2000 che disciplina il controllo di gestione.
D: cosa mi dice del piano della performance che è da approvare entro il 31 gennaio prossimo?
R: mi sembra anche questa una norma a cui gli enti locali non hanno l’obbligo di adeguarsi. Il motivo è chiaro: il Testo unico degli enti locali, contiene già gli strumenti per poter pianificare le azioni di performance dell’amministrazione. E in ogni caso nessuna norma del D.lgs. 150/2009 individua l’art. 10 relativo al piano della performance come obbligo di adeguamento.
D: quindi se non si adotta il piano della performance entro il 31 gennaio non vi sono sanzioni?
R: non mi sembra. E non mi sembra neppure possibile applicare gli appositi rinvii di cui all’art. 16, visto che appunto il piano della performance non è di diretta applicazione per gli enti locali. Ricordiamoci cosa ha detto anche la Civit sull’Oiv: poiché l’art. 14 non è norma di adeguamento per gli enti locali, tali amministrazioni non hanno l’obbligo di istituire gli organismi indipendenti di valutazione. Uguale per il piano della performance direi. A meno che non si continui a cambiare linea interpretativa.
D: quindi niente piano della performance?
R: siamo daccapo. Non vi obbligo, ma vi è un’opportunità. Ogni amministrazione deve capire se coglierla o meno. Tenendo conto degli aspetti specifici della propria realtà: dimensione, numero di abitanti, dipendenti, servizi, territorio, ecc.
D: e se l’ente non è riuscito ad adeguarsi sulle norme del D.lgs. 150/2009 espressamente richiamate entro il 31.12.2010?
R: il termine non era di certo perentorio, anche se l’invito non può essere che quello di procedere nel più breve tempo possibile. Soprattutto con l’adozione del sistema di valutazione. È opportuno che questo avvenga nei primi mesi del 2011 per non inficiare tutta l’annualità.