La questione dello 0,20%

L’art. 32 comma 7 del Ccnl 22.01.2004 ha previsto la possibilità di incrementare il fondo delle risorse decentrate di una percentuali pari allo 0,20% del Monte salari dell’anno 2001 per gli enti che hanno costituito l’istituto delle alte professionalità di cui all’art. 8 lettera b e c del Ccnl del 31.03.1999.

Si tratta di una vicenda complessa e controversa.

In effetti il problema si pone per le amministrazioni che di fatto non hanno mai istituito le alte professionalità.

Il dubbio va in due direzioni:

– l’ente che non ha le alte professionalità può costituire il fondo con tali risorse?

– In caso di risposta affermativa, le può anche “spendere” oppure le deve accantonare?

Il disposto contrattuale sembra chiaro. Solamente negli enti con le alte professionalità è possibile destinare tali risorse.

Dopo il Ccnl 22.01.2004 è però intervenuto un parere dell’Aran che afferma:

In merito ai quesiti formulati si specifica quanto segue:

1) la disciplina dell’art. 17, comma 2 lett. c) del CCNL 1.4.1999, prevede chiaramente che gli enti privi di dirigenza, non sono tenuti alla “formale” costituzione di uno specifico” fondo” per la retribuzione di posizione e di risultato delle P.O.;

2) l’incremento dello 0,20% del monte salari 2001 ( di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 ) non deve essere ricompreso né tra le risorse decentrate stabili né tra quelle variabili ( non sono infatti citate nei commi 2 e 3 dell’art. 32); le stesse risorse sono state destinate dal CCNL alla remunerazione esclusiva degli incarichi di alta professionalità di cui all’art. 10, ed incrementano quelle già utilizzate dagli enti per analogo titolo;

3) nel caso l’ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque , per ora, essere destinate ad altre finalità. Suggeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall’anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema.

Ed è stato proprio così.

Infatti il Ccnl del 09.05.2006 con la dichiarazione congiunta n. 1 ha chiarito che tali somme sono definitivamente acquisite nel fondo ma per le medesime finalità (cioè per gli enti che hanno le alte professionalità).

Quindi, a rigor di logica e nel rispetto dei disposti contrattuali, la somma correlata all’incremento dello 0,20%  non andrebbe più né calcolata né accantonata.

 Sull’argomento è però tornato il Ccnl 31.07.2009. Tra le disposizioni di rinvio è stato previsto che le parti si impegnano nella prossima tornata contrattuale a definire il futuro di tale incremento del fondo.

 La tabella n. 15 del Conto annuale 2010 prevede ancora tale risorsa tra le voci “ancora da contrattare”. Nella sezione di sinistra, quella dell’alimentazione del fondo, è invece inserita tra le risorse stabili.

Come è possibile vedere, su tale possibilità di incremento, l’incertezza regna sovrana.

Al di là del parere dell’Aran (che comunque parere rimane) anche i contratti hanno avuto incertezze nel disciplinare la questione.

Ogni risposta conclusiva non può quindi che essere rimandata alla prossima tornata contrattuale, che alla luce del Dl n. 78/2010 avverrà dopo il triennio 2010-2012.

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Un pensiero su “La questione dello 0,20%

  1. Simona dice:

    Gentile Dott. Bertagna,
    considerato che nulla è cambiato da allora, come si gestisce secondo Lei questo incremento nella nuova contabilità armonizzata se l’ente ha accantonato le risorse (ma solo dal 2015) ma non ha previsto né prevede l’istituzione delle alte professionalità?
    Grazie mille

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