Allego un’interessantissima deliberazione della Corte dei conti della Lombardia che invia, al termine dell’esame della questione, il tutto alle Sezioni riunite.
Ho evidenziato alcune parti particolarmente rilevanti.
Allego un’interessantissima deliberazione della Corte dei conti della Lombardia che invia, al termine dell’esame della questione, il tutto alle Sezioni riunite.
Ho evidenziato alcune parti particolarmente rilevanti.
Perfettamente condivisibile. Cosa ne pensi?
Premesso che secondo ragionevolezza le premesse e le conclusioni della corte sono assolutamente da condividere. Il ragionamento scricchiola sotto il profilo giuridico.
Nel confronto fra norme sostanziali di disciplina dei singoli istituti e principi generali di coordinamento della finanza pubblica, è pacifico che più che di sovrapposizione si debba parlare di ambiti differenti di regolazione,. Nel caso dei principi la loro ratio ispiratrice e la finalità ultima è la salvaguardia degli equilibri finanziari ed il coordinamento della finanza pubblica. Se poi surrettiziamente nelle norme di principio vi sono disposizioni di dettaglio ritengo che questo non possa costituire oggetto di autonoma valutazione e disapplicazione del funzionario. Spetterebbe alla Corte Costituzionale, a seguito di giudizio di costituzionalità per conflitto di attribuzione promosso dalle regioni, disporre l’annullamento con effetti erga omnes della norma ritenuta incostituzionale. Sulla interpretazione costituzionalmente orientata non si comprende come possa tradursi la limitazione del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009 (la cui chiarezza normativa non lascia dubbi) in una generica ricerca di parametri finanziari da stabilire in sede regolamentare, allo scopo di garantire l’autonoma regolamentazione di dettaglio degli enti locali nell’ambito dei principi generali di cordinamento della finanza pubblica, garantendo nel medesimo tempo la tenuta costituzionale della norma. Il ricorso poi all’eccezione dei cd. servizi infungibili ed essenziali rievoca la teoria di Carl Scmitt sullo stato d’eccezione, in termini di qualificazione della sovranità relativamente al potere di sospensione di tutto o di parte dell’ordinamento giuridico. con gioia mi adeguo alle considerazioni della Corte, ma i dubbi permangono.