Condivido le conclusioni della Corte dei conti della Liguria.
La Corte dei Conti, sezione regionale Liguria, con la deliberazione n. 78/2012 del 29 giugno 2012 risponde al seguente quesito del Comune di Dolcedo che (avendo popolazione compresa tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti) sarà soggetto alle disposizioni in materia di patto di stabilità dal 2013: “In particolare viene richiesto se l’obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto a quella dell’anno precedente, cui sono soggetti gli enti rientranti nella disciplina del patto di stabilità interno, dovrà essere osservato dal Comune a partire dal 2014 con riferimento al 2013 (primo anno di assoggettamento alle regole del patto) oppure dal 2013 con riferimento al 2012…”.
La Sezione, richiama i principi espressi dalla sezione Autonomie con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2012/QMIG dell’11 maggio 2012 in quanto – anche se non espressamente riferita all’art. 1, comma 557 – ritiene possano essere estesi alla fattispecie in esame.
In questo modo, esprime e motiva, come segue, il proprio avviso:
“… questa Sezione ritiene che non sussista alcuna ragione di carattere logico o sistematico per non considerare il principio di riduzione annuale della spesa di personale sancito dall’art. 1, co. 557, l. n. 296/2006 come immediatamente operante, per i comuni sottoposti ex novo alla disciplina del patto di stabilità interno, già per l’anno 2013 e con riferimento all’anno 2012. Il fatto che, in questo modo, il nuovo vincolo finisce con il condizionare, negli aspetti concernenti le determinazioni degli enti in merito al reclutamento di personale, la gestione finanziaria riferita all’anno 2012, in cui essi non sono ancora soggetti alle regole del patto, è da considerarsi nello specifico del tutto compatibile con il principio della programmazione delle assunzioni e della spesa di personale che vige per gli enti locali e per le pubbliche amministrazioni in genere, tenuto conto che le disposizioni legislative intervenute nel 2011, nel disporre l’estensione della disciplina del patto di stabilità con effetto a partire solo dall’anno 2013, hanno sostanzialmente garantito agli enti coinvolti un ragionevole lasso di tempo per poter adeguare al nuovo regime le proprie previsioni in materia e le azioni conseguenti.”