Ancora sulla monetizzazione delle ferie

Sempre in materia di ferie non godute, riporto di seguito un estratto del Focus che Personale News ha dedicato nel mese di luglio alla Spending Review. Oggi il tutto va integrato con il parere della Funzione Pubblica che ho “postato” negli scorsi giorni.

Tra le novità contenute nel decreto – che sono numerose, importanti e che fanno e faranno discutere – troviamo anche quanto disposto al  comma 8[1] dell’art. 5. Esso introduce, tra le misure per effettuare riduzioni della spesa pubblica, il divieto per le pubbliche amministrazioni di monetizzare le ferie non godute dai propri dipendenti al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Infatti, la disposizione ribadisce sia l’obbligo di fruizione delle ferie secondo quanto previsto (per le pubbliche amministrazioni) dai rispettivi ordinamenti (per il comparto Regioni-Autonomie Locali si vedano i commi 12 e 13 dell’art. 18 del C.C.N.L. del 06.07.1995[2]) che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute dai propri dipendenti al momento della cessazione per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Il comma 16 dell’art. 18 del C.C.N.L. del 06.07.1995[3] prevedeva invece che, qualora le ferie spettanti non fossero state fruite per esigenze di servizio, l’ente avrebbe potuto procedere al pagamento sostitutivo delle stesse; in caso di mobilità, al contrario, precisiamo che le eventuali ferie residue transitano presso l’ente di destinazione.

Le nuove previsioni stabiliscono inoltre che la violazione della disposizione di legge comporta il recupero delle somme indebitamente corrisposte al lavoratore ed è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

Di fronte a tale disposizione è evidente che la migliore soluzione possibile è quella di consentire, in alcuni casi anche disporre, la fruizione delle ferie dei dipendenti nel corso dell’anno solare, con le eccezioni previste contrattualmente ed indicate in nota.

 A distanza di qualche giorno, in tema di monetizzazione delle ferie non godute, è intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione; si tratta della n. 11462, depositata il 9 luglio 2012,  ove è precisato che – sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia della Unione europea in sede di interpretazione delle norme sul godimento delle ferie dell’art. 7 della direttiva dell’Unione 2033/88 (sentenza 20 gennaio 2009)[4] – non sono ammesse disposizioni nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute dal lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.

 La Corte ricorda anche che “La giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che il diritto alle ferie nel diritto italiano gode di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale, visto che l’art. 36, terzo comma, Cost. prevede testualmente che ‘il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi’. In particolare ha conseguentemente precisato che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 Cost., ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che, oltre a poter avere carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita del bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato, per un altro verso costituisce un’erogazione di natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse (Cass. n. 13860/2000, 14070/2002, 19303/2004, 237/2007; cfr. anche Cass., sez. un., n. 24712/2008 sull’irrinunciabilità del diritto alle ferie e alla sua monetizzabilità solo al momento della fine del rapporto di lavoro).

Ne consegue (come del resto riconosciuto dai precedenti richiamati), l’illegittimità, per il contrasto con norme imperative, delle disposizioni di contratti collettivi che escludano il diritto del lavoratore all’equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto, salva l’ipotesi del lavoratore che abbia disattesa la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro”.

 

Ci sembra, quindi, che la disposizione dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 sia in contrasto con la speciale tutela di cui godono i congedi per ferie, come ben delineato nella sentenza della Corte di Cassazione, peraltro con chiaro riferimento sia a precetti costituzionali che di derivazione comunitaria.

Rimandiamo, in conclusione, al consiglio riportato in precedenza sulla fruizione, anche d’ufficio, delle ferie.



[1] 8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.

[2] “12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.

13. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza”.

[3] “16. Fermo restando il disposto del comma 9, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse”.

[4] La Corte, in relazione alla fattispecie giudicata che aveva visto anche ostacolato l’ordinario godimento delle ferie da parte del lavoratore a causa di assenze per malattia, ha modo di ricordare, appunto, il contrasto con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia europea sulla interpretazione delle norme sul godimento delle ferie di cui all’art. 7 della direttiva dell’Unione 2003/88. Richiama, quindi, la sentenza del 20 gennaio 2009 ove ha “ritenuto che l’art. 7 della direttiva deve essere interpretato in un senso che osta a disposizioni o prassi nazionali le quali escludano il diritto ad un’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute dal lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento o di un periodo di riporto e per tale ragione non abbia potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite”.

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3 pensieri su “Ancora sulla monetizzazione delle ferie

  1. luigi pollara dice:

    Mi chiamo Luigi Pollara , sono un ex Ispettore Capo della Polizia di Stato che è stato giudicato dalla C.M.O. di Palermo , in data 07/11/2012, inabile ai servizi
    di Polizia, dunque riformato, in data 13/11/2012 il Ministero dell’Interno ha ratificato tale provvedimento.
    Preciso che dal 24/11/2011 al 07/11/2012 sono stato in aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio .
    Ho richiesto la monetizzazione delle ferie non goduto anno 2010-2011 e 2012 . Vorrei sapere se in base alla sentenza della corte di cassazione nr. 11462 del 09/07/2012 mi spetta la monetizzazione . Grazie

  2. giorgio dice:

    qualora si rientra dalla malattia con trenta giorni di ferie non godute e successivamente dopo 10 giorni viene messo in congedo per limiti di età. Per cui non esiste la capienza per godere delle ferie, vengono retribuite?

  3. giorgio dice:

    P.S. un recente parere favorevole al pagamento per incapienza del mese di novembre 2013 della corte dei conti , richiesto dalla regione val d’aosta.

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