Ancora sugli “effetti prenotativi” delle spese di personale

La Corte dei Conti, sezione regionale Toscana, con la deliberazione n. 256/2013/PAR del 9 luglio 2013, conferma il proprio orientamento (deliberazione n. 190/2013 del 18 giugno 2013) secondo il quale non vi sono motivi per sottrarre i comuni soggetti al patto di stabilità dal 2013 e, conseguentemente, al contenimento della spesa di personale come prevista dall’art. 1, comma 557, legge 296/2006, all’immediata ed uniforme applicazione dei vincoli di contenimento della spesa rispetto all’anno precedente. Per tale motivo, dà risposta negativa all’ente istante che chiedeva di poter concludere (con violazione della citata norma, nel 2013) una procedura di reclutamento di personale avviata nel 2012. Al riguardo, la sezione si discosta nettamente dal parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato (reso all’ANCI) n. 927 del 26 febbraio 2013 che, diversamente, ritiene di poter far salve le procedure che si trovino ad uno stadio avanzato di svolgimento (pubblicazione del bando entro il 31 dicembre 2012).

La sezione toscana fa prevalere l’assunto che “… la norma in esame non offre all’interprete alcun appiglio testuale che consenta di accedere ad una interpretazione, quale quella operata dal M.E.F., che è conseguentemente contra legem“.

 

Premesso che sono assolutamente d’accordo con la Corte dei conti della Toscana, ricordo che ho già trattato la questione a questi link:
https://www.gianlucabertagna.it/2013/03/24/spese-di-personale-tensioni-evolutive/
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