Allego di seguito il Parere dell’Aran Prot. 5401/2013 che affronta due tematiche relative all’applicazione dell’art. 9 comma 2bis del d.l. n. 78/2010:
– l’inclusione o meno del fondo del lavoro straordinario tra gli importi da ridurre proporzionalmente sulla base dei dipendenti cessati;
– la conferma delle modalità di calcolo per la riduzione così come proposte anche dalla RGS in sede di conto annuale.
ALLEGATO: Parere Aran su Fondo straordinario e riduzione proporzionale
Siamo proprio certi che stiano dicendo la stessa cosa? Premesso che il testo non è (volutamente) chiarissimo, la mia impressione è che l’Aran invece abbia escogitato e “concordato” un modo elegante per smentire quello che dice la RGS nella circ. 12/2011 (punto3) sulle modalità di raffronto per operare la riduzione del fondo in proporzione alle cessazioni.
Invece che dire chiaramente che il principio di “proporzionalità” è rispettato solo se il raffronto di personale avviene a scorrimento un anno sull’altro (tenendo il 2010 solo come tetto massimo da non superare) – invece di raffrontare ogni nuovo anno la consistenza di personale con quella del 2010 (tesi RGS) – l’Aran prova a dire la stessa cosa modificando il ragionamento sul 2010, il cui limite deve essere “proprozionalmente” adattato (e quindi ridefintio) in base alle cessazioni di ciascun anno.