Fondo Perseo: gli oneri a carico ente non sono spese di personale

Si è occupata di quanto in oggetto la sezione regionale Piemonte della Corte dei Conti che, con la delibera n. 380/2013/SRCPIE/PAR del 7 novembre 2013 – dopo aver esaminato la normativa attualmente vigente per gli enti locali in tema di previdenza complementare e modalità di funzionamento del fondo Perseo – risponde ai quesiti del Comune di Revello tesi a conoscere l’incidenza degli oneri per previdenza complementare ai fini del rispetto dell’art. 1, comma 557 (o 562) della legge 296/2006.
La sezione formula le seguenti conclusioni:
“L’onere a carico del datore di lavoro riferito all’obbligo del versamento della contribuzione previdenziale conseguente all’adesione dei dipendenti al Fondo di previdenza complementare Perseo (pari all’1% della retribuzione utile ai fini del TFR ed al 10% di quest’ultima ai fini del contributo di solidarietà) non è dipendente da scelte organizzative del singolo Ente ma deriva dall’applicazione del contratto collettivo di comparto e ponendo un onere a carico delle Amministrazioni può essere considerato quale onere relativo ai rinnovi contrattuali e, come tale, escluso dal computo previsto dai co. 557 e 562 della legge n. 296 del 2006 per la determinazione del limite della spesa di personale annualmente sostenibile”.
 
Dalle News di Personale News a cura di Monica Catellani.
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