Finalmente è stata posta la parola “fine” agli “effetti prenotativi” delle spese di personale. Ne ho parlato in diverse occasioni su questo sito ed eravamo in attesa di chiarimenti ufficiali.
La Sezione Autonomie della Corte dei conti si è espressa nella Deliberazione n. 27/2013 (che trovate in allegato).
Queste le conclusioni: deve ritenersi che le spese previste per le assunzioni programmate, ma non effettivamente attuate non possano incrementare virtualmente la spesa dell’anno di riferimento, ai fini della riduzione delle spese di personale dell’anno in corso, di cui all’art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006.
Consiglio la lettura integrale dell’ottimo documento, nel quale viene più volte ricordata l’impossibilità di ricorrere a “finzioni giuridiche” per rispettare i limiti (troppo rigorosi) posti dal legislatore.
ALLEGATO: CORTE DEI CONTI – SEZIONE AUTONOMIE – DELIBERAZONE N. 27/2013
Per i miei precedenti approfondimenti: https://www.gianlucabertagna.it/2013/07/31/ancora-sugli-effetti-prenotativi-delle-spese-di-personale/
Questo vale chiaramente per le nuove assunzioni ma cosa e pensate nel caso di una mobilità tra enti dello stesso comparto, con gli stessi vincoli di assunzione, in regola con il patto di stabilità, in cui si è avviata la procedura nel 2012 e adesso la si vorrebbe concludere.