Prendo spunto dalla Deliberazione n. 223/2014 della Corte dei conti della Lombardia. La potete trovare a questo link (https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3076-05/08/2014-SRCLOM).
Un ente ha chiesto se nelle voci da detrarre ai fini del calcolo della spesa ai sensi del comma 557 della finanziaria 2007, sia da inserire il rimborso ricevuto dall’INAIL per un infortunio sul lavoro.
La Corte dei conti, semplicemente rinvia alla deliberazione n. 11/INPR del 18/04/2014 (Tabella 6.3), ovvero qeulla che ha approvato i questionari da inviare alla Corte stessa.
“Poichè non è stata considerata, fra le voci da scomputare ai fini della determinazione dell’obiettivo della riduzione della spesa storica per il personale, quella delle entrate derivanti dal riconoscimento, da parte dell’INAIL, di un rimborso all’ente locale a fronte dell’anticipazione dell’indennizzo ai dipendenti assenti per infortunio occorso sul luogo di lavoro, pertanto, al fine di non alterare artificiosamente i risultati della serie storica, causati da un evento non dipendente dalla sua volontà, non si conteggia, ai fini del rispetto dell’obiettivo posto dal citato comma 557, le entrate riscosse dall’INAIL, a titolo di indennità di infortunio, nel precedente esercizio 2013”.
Ovvero, siccome nella tabella predisposta per le rendicontazioni non c’è quella voce, quella voce non è spesa di personale.
Con buona pace di ogni disposizione di legge o normativa.
Amen.