Ma come la mettiamo con il lavoro flessibile dopo la conversione del d.l. 90/2014?
Stavolta, mi sembra, che il legislatore l’abbia combinata più grossa del solito… è bastata una frase per mandare tutto in tilt.
Il riferimento, lo sappiamo, è l’art. 9 comma 28 che devono applicare anche tutti i comuni e gli enti locali. In sintesi, la spesa per cococo e lavoro flessibile non può superare il 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (60% per gli enti in sperimentazione nuova contabilità).
Ecco un estratto della norma. La parte in grassetto e sottolineata è stata aggiunta dalla legge di conversione del d.l. 90/2014.
A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche’ per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita’ sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. ((Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente)). Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo’ essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita’ nell’anno 2009.
Il dubbio è evidente: gli enti che rispettano la riduzione delle spese di personale, non hanno alcun obbligo in materia di lavoro flessibile oppure possono avvalersi di lavoro flessibile nel limite del 100% di quanto speso nel 2009?
Poiché mi piace stuzzicare le discussioni e nella certezza che stavolta il legislatore sia andato un po’ allo sbando con una frase inserita a casaccio, la prima cosa che mi viene da dire è: siccome agli enti che rispettano la riduzione della spesa di personale non si applicano le limitazioni “PREVISTE DAL PRESENTE COMMA” è evidente che, tutto quello che sta nel comma 28 non si applica e quindi non si applica neppure quel “Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo’ essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita’ nell’anno 2009”.
Tra l’altro, quel “resta fermo, ecc. ecc.” era riferito alle funzioni di polizia locale, istruzione pubblica e sociale e non a tutte le possibilità di utilizzo di lavoro flessibile.
Non vedo l’ora di vedere che ne sarà a livello interpretativo…
dl 90/2014 modifica art 9 comma 28: “nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente” si intende che posso superare il limite con le sole somme già stanziate al momento dell’entrata in vigore della nuova norma:
Non sarei molto d’accordo, perchè altrimenti la modifica non avrebbe alcun impatto. Credo che per risorse disponibili debbano intendersi i limiti previsti alla spesa del personale di cui al comma 557.