Il lavoro flessibile dopo la conversione del d.l. 90/2014

Ma come la mettiamo con il lavoro flessibile dopo la conversione del d.l. 90/2014?

Stavolta, mi sembra, che il legislatore l’abbia combinata più grossa del solito… è bastata una frase per mandare tutto in tilt.

Il riferimento, lo sappiamo, è l’art. 9 comma 28 che devono applicare anche tutti i comuni e gli enti locali. In sintesi, la spesa per cococo e lavoro flessibile non può superare il 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (60% per gli enti in sperimentazione nuova contabilità).

Ecco un estratto della norma. La parte in grassetto e sottolineata è stata aggiunta dalla legge di conversione del d.l. 90/2014.

A decorrere dal 2013 gli enti  locali possono superare il predetto limite per  le  assunzioni  strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia  locale, di istruzione pubblica e del settore sociale  nonche’  per  le  spese sostenute per lo svolgimento di attivita’ sociali mediante  forme  di lavoro accessorio di  cui  all’articolo  70,  comma  1,  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. ((Le limitazioni  previste  dal presente comma non si  applicano  agli  enti  locali  in  regola  con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562  dell’articolo  1  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e successive modificazioni, nell’ambito  delle  risorse  disponibili  a legislazione vigente)). Resta fermo che comunque la spesa complessiva non  puo’  essere  superiore  alla  spesa  sostenuta  per  le  stesse finalita’ nell’anno 2009.

 Il dubbio è evidente: gli enti che rispettano la riduzione delle spese di personale, non hanno alcun obbligo in materia di lavoro flessibile oppure possono avvalersi di lavoro flessibile nel limite del 100% di quanto speso nel 2009?

Poiché mi piace stuzzicare le discussioni e nella certezza che stavolta il legislatore sia andato un po’ allo sbando con una frase inserita a casaccio, la prima cosa che mi viene da dire è: siccome agli enti che rispettano la riduzione della spesa di personale non si applicano le limitazioni “PREVISTE DAL PRESENTE COMMA” è evidente che, tutto quello che sta nel comma 28 non si applica e quindi non si applica neppure quel “Resta fermo che comunque la spesa complessiva non  puo’  essere  superiore  alla  spesa  sostenuta  per  le  stesse finalita’ nell’anno 2009”.

Tra l’altro, quel “resta fermo, ecc. ecc.” era riferito alle funzioni di polizia locale, istruzione pubblica e sociale e non a tutte le possibilità di utilizzo di lavoro flessibile.

Non vedo l’ora di vedere che ne sarà a livello interpretativo…

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2 pensieri su “Il lavoro flessibile dopo la conversione del d.l. 90/2014

  1. tommaso dice:

    dl 90/2014 modifica art 9 comma 28: “nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente” si intende che posso superare il limite con le sole somme già stanziate al momento dell’entrata in vigore della nuova norma:

  2. Franco Ghinamo dice:

    Non sarei molto d’accordo, perchè altrimenti la modifica non avrebbe alcun impatto. Credo che per risorse disponibili debbano intendersi i limiti previsti alla spesa del personale di cui al comma 557.

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