Non c’è alcun dubbio che una della novità principali del d.l. 90/2014 è l’invito del legislatore ad utilizzare le proprie graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato. Non mi occuperò in questo breve commento del rapporto in cui le stesse stanno con le procedure dell’art. 34-bis (che per me viene sempre prima, pena la nullità dell’assunzione) e quelle di mobilità di cui all’art. 30 del d.lgs. 165/2001.
Mi chiedo, invece, quale rapporto avranno le novità del legislatore con l’art. 91 comma 4 del d.lgs. 267/2000.
La novità
L’art. 4, comma 3, del d.l. 101/2013 (che ora si applica anche agli enti locali) ha stabilito che, prima di indire nuove procedure concorsuali, le pubbliche amministrazioni devono procedere:
– all’immissione in servizio di tutti i vincitori di concorso collocati nelle proprie graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, di qualsivoglia qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
– alla verifica dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza.
Il Testo unico degli enti locali
L’art. 91 comma 4 del d.lgs. 267/2000: Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo.
Domanda
Quello che mi chiedo è se la novità del d.l. 90/2014 sia talmente “forte” da poter superare la norma del TUEL che, come noto, potrebbe essere modificata solo “mediante espressa modificazione” come previsto dall’art. 1 comma 4 del d.lgs. 267/2000.
La risposta potrebbe essere negativa, visto che il Consiglio di Stato ha persino ritenuto che quanto previsto per gli enti locali sia “principio generale” applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche. Ma non escludo che la volontà del legislatore di provvedere all’immissione in ruolo dei vicitori ed idonei di graduatoria possa, in futuro, prevalere. Staremo a vedere.
Riporto la sintesi, della sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, 1° agosto 2014, n. 4119:
Buongiorno, in merito a quanto indicato nell’articolo vorrei fare una domanda.
Nel 2010 ho partecipato ad un concorso a tempo indeterminato, indetto da un comune. La relativa graduatoria definitiva è stata approvata nel mese di maggio.
A seguito del decereto Dalia del 2013, la graduatoria potrebbe essere ancora valida?
Il comune avrebbe dovuto “proprogare” la stessa con una determina?
Grazie in anticipo.