Le graduatorie

Non c’è alcun dubbio che una della novità principali del d.l. 90/2014 è l’invito del legislatore ad utilizzare le proprie graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato. Non mi occuperò in questo breve commento del rapporto in cui le stesse stanno con le procedure dell’art. 34-bis (che per me viene sempre prima, pena la nullità dell’assunzione) e quelle di mobilità di cui all’art. 30 del d.lgs. 165/2001.

Mi chiedo, invece, quale rapporto avranno le novità del legislatore con l’art. 91 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

La novità

L’art. 4, comma 3, del d.l. 101/2013 (che ora si applica anche agli enti locali) ha stabilito che, prima di indire nuove procedure concorsuali, le pubbliche amministrazioni devono procedere:

– all’immissione in servizio di tutti i vincitori di concorso collocati nelle proprie graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, di qualsivoglia qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

– alla verifica dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza.

Il Testo unico degli enti locali

L’art. 91 comma 4 del d.lgs. 267/2000: Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo.

Domanda

Quello che mi chiedo è se la novità del d.l. 90/2014 sia talmente “forte” da poter superare la norma del TUEL che, come noto,  potrebbe essere modificata solo “mediante espressa modificazione” come previsto dall’art. 1 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

La risposta potrebbe essere negativa, visto che il Consiglio di Stato ha persino ritenuto che quanto previsto per gli enti locali sia “principio generale” applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche. Ma non escludo che la volontà del legislatore di provvedere all’immissione in ruolo dei vicitori ed idonei di graduatoria possa, in futuro, prevalere. Staremo a vedere.

Riporto la sintesi, della sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, 1° agosto 2014, n. 4119:

“Anche in questa sentenza, come in quella del 4/7/2014 n. 3407 e in quella del 27/8/2014 n. 4361, i magistrati si occupano dello scorrimento delle graduatorie concorsuali, ribadendo che la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico è quella dello scorrimento delle graduatorie preesistenti ed efficaci. Tale regola tuttavia non è applicabile laddove si tratta di coprire posti di nuova istituzione o trasformazione e infatti, dicono testualmente i giudici: l’esclusione dello scorrimento della graduatoria concorsuale per la copertura di posti di nuova istituzione o trasformati, sebbene prevista dall’art. 91, comma 4, del d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ), costituisce regola espressiva di un principio generale applicabile anche alle altre amministrazioni pubbliche e, quindi, anche alle Aziende sanitarie locali”.

 

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Un pensiero su “Le graduatorie

  1. DOMENICO dice:

    Buongiorno, in merito a quanto indicato nell’articolo vorrei fare una domanda.
    Nel 2010 ho partecipato ad un concorso a tempo indeterminato, indetto da un comune. La relativa graduatoria definitiva è stata approvata nel mese di maggio.
    A seguito del decereto Dalia del 2013, la graduatoria potrebbe essere ancora valida?
    Il comune avrebbe dovuto “proprogare” la stessa con una determina?
    Grazie in anticipo.

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