Grazie al cielo, la Corte dei conti Sezione Autonomie si è già espressa sull’applicazione dell’art. 1 comma 557-quater della legge 296/2006 ai fini del calcolo della riduzione delle spese di personale. Prima che si potessero esprimere le varie sezioni regionali è quindi fatta chiarezza immediata sulle nuove modalità di calcolo.
Ecco di seguito degli eloquenti estratti della deliberazione n. 25/2014 che confermano, peraltro, la lettura letterale delle norme vigenti.
In luogo del menzionato parametro temporale “dinamico”, il legislatore introduce – anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno – un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime vincolistico – assunzionale e di spesa – più restrittivo.
In particolare, il riferimento espresso ad un valore medio triennale – relativo, come detto, al periodo 2011/2013 – in luogo del precedente parametro di raffronto annuale, avvalora ulteriormente la necessità di prendere in considerazione, ai fini del contenimento delle spese di personale, la spesa effettivamente sostenuta.
In questa prospettiva, è da escludere la possibilità di ricorso a conteggi virtuali, che potrebbero alterare l’omogeneità della base di computo negli anni.
La novità del d.l. 90/2014 sistema quindi tantissimi problemi e permette una gestione più serena delle spese di personale degli enti locali.
Non so voi, ma io sono un po’ felice.