Art. 9 comma 2-bis e posizioni organizzative

Le posizioni organizzative (retribuzione di posizione e di risultato) pagate fuori fondo negli enti senza la dirigenza, rientrano o meno nel limite di cui all’art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010 che prevede che il trattamento accessorio non può essere superiore a quello del 2010?

Ne ho parlato diverse volte, su queste sito (ad esempio; https://www.gianlucabertagna.it/2014/04/12/posizioni-organizzative-e-blocco-del-fondo-finira-la-telenovelas/ oppure https://www.gianlucabertagna.it/2012/04/01/posizioni-organizzative-e-art-9-comma-2bis/).

Nel frattempo le sezioni regionali della Corte dei conti hanno avuto opinioni discordanti.

La parola “fine” è arrivata. Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie. Ecco quello che dicono i giudici contabili:

Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e  successive modificazioni”.

D’altronde, la norma, questa volta era davvero chiara… la confusione era stata creata dalle interpretazioni…

ALLEGATO: SEZIONE AUTONOMIE – DELIBERAZIONE N. 26/2014

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2 pensieri su “Art. 9 comma 2-bis e posizioni organizzative

  1. ersilio reffo dice:

    Preg.mo dott. Bertagna,
    sarebbe tutto chiaro se le posizioni organizzative fossero da limitarsi entro l’ammontare complessivo corrisposto a tale titolo nel 2010.
    Tuttavia come noto l’art. 9 co. 2-bis prosegue ” non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”
    Ciò può avere conseguenze paradossali.
    Infatti se ad es. cessano dal servizio personale non titolare di posizione organizzativa (es. 2 operai) dovrei andare a ridurre applicando il metodo della semisomma di cui alla circolare RGS 12/11 anche alle posizioni organizzative in essere e quindi ridurre tale importo rispetto al 2010, in stretta coerenza con il dettato normativo. Per non parlare di recuperi anni precedenti la data della sentenza.

  2. marco dice:

    voglio ringraziare l’autore per il contributo apportato agli operatori in una materia complessa come quella del personale dipendente

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