I “resti” assunzionali: una fine e un inizio

Mi sono occupato diverse volte della questione dei “resti” della capacità assunzionale degli enti locali, ovvero della possibilità dopo il d.l. 90/2014 di sommare le quote di turn-over non utilizzate. L’ultima volta ne ho parlato in questo commento: https://www.gianlucabertagna.it/2014/07/13/i-resti-della-capacita-assunzionale/

La Corte dei conti Sezione Autonomie, con la Deliberazione n. 25/2014 aveva affrontato la questione del nuovo limite di spesa, che dal 2014 è ancorato al triennio 2011/2013.

La stessa Sezione, ora, con la Deliberazione n. 27/2014, che trovate in allegato, ha esaminato dettagliatamente la problematica dei resti assunzionali ed è giunta alle seguenti conclusioni.

La disposizione “a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” sembra preordinata a risolvere un problema diverso, pur presente negli enti che debbono ridurre la spesa: la possibilità di tenere conto delle cessazioni future ma già definite. Infatti, il riferimento alla programmazione sembra lasciare intendere che il triennio possa essere quello successivo al 2014, così come la dicitura riferita alle risorse “destinate” alle assunzioni.
Ciò risulta funzionale anche perché, di solito, gli enti impiegano un periodo di tempo piuttosto lungo per svolgere un concorso pubblico: questa norma consente perciò di rendere la programmazione più coerente anche con i fabbisogni futuri.
Pur se non cambia nella sostanza il riferimento, già presente nella pregressa legislazione, alla spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente, il legislatore amplia i limiti – da subito per gli enti virtuosi (comma 5 quater) e nei successivi tre anni per tutti gli enti – arrivando alla percentuale del 100%. Inoltre, con l’abrogazione dell’art. 76 comma 7 del d.l.112/2008, cancella il vincolo riferito al rapporto della spesa del personale con la spesa corrente.

Il 2014, pertanto, si pone come momento di cesura con l’anteriore regolamentazione e registra un sostanziale ridisegno dei diversi limiti stabiliti in precedenza.
Se si accede all’interpretazione ipotizzata, pertanto, dal 2014 in poi, in sede di programmazione di fabbisogno e finanziaria, si potrà tenere conto delle cessazioni prevedibili nell’arco di un triennio, che, inevitabilmente, diventeranno cessazioni in parte già verificatesi nel momento in cui il concorso si conclude, e dunque rilevanti al momento dell’assunzione per il calcolo del 60% della spesa di cui alla prima parte del comma 5.

ALLEGATO: SEZIONE AUTONOMIE CORTE DEI CONTI – DELIBERAZIONE N. 27/2014

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2 pensieri su “I “resti” assunzionali: una fine e un inizio

  1. Franco Ghinamo dice:

    Non so se ho ben compreso quanto sostenuto dalla Sezione Autonomie, ma questa interpretazione è ancora più restrittiva di quella da Lei auspicata nel commento dello scorso 13 luglio: non si possono utilizzare i resti, il triennio vale solo per la programmazione futura. O no?

  2. Franco Ghinamo dice:

    Scusi, ripropongo il commento, perchè voglio essere ancora più chiaro:
    “Non so se ho ben compreso quanto sostenuto dalla Sezione Autonomie, ma questa interpretazione è ancora più restrittiva di quella da Lei auspicata nel commento dello scorso 13 luglio: non si possono utilizzare i resti, neppure in futuro, il triennio vale solo per la programmazione futura.”

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