Il fondo nel 2015

Sul destino del fondo degli enti locali nel 2015 ho tantissimi dubbi.

Riporto l’art. 9 comma 2-bis nella versione attualmente in vigore.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

Più leggo e rileggo l’ultima frase e più rimango sconcertato dal numero di interpretazioni che si possono dare per la costituzione del fondo del prossimo anno.

A me sembrano chiare alcune cose:

1. Non si applica più la prima parte della norma, visto che in essa è stato previsto un limite temporale al 31.12.2014;

2. Non si applica più, quindi, nè il tetto del 2010, nè la riduzione proporzionale in pase ai dipendenti cessati dal servizio;

3. Il fondo 2015, quindi, sembra non avere tetto;

4. Dopo averlo costituito con le regole contrattuali in vigore e nel rispetto dei vincoli finanziari (patto di stabilità e spese di personale su tutti), è necessario decurtarlo di un importo pari alle riduzioni operate “per effetto del precedente periodo”.

Non riesco avere la certezza di tanti altri commentatori e questa frase ha, secondo me, almeno due possibili interpretazioni:

A. “Per effetto del precedente periodo” significa che l’importo di cui devo decurtare il fondo è pari alla somma delle decurtazioni effettuate negli anni 2011-2014 (oppure, mi sembra più corretto dire, visto il modello di calcolo suggerito da Aran e Rgs di quella effettuata nel 2014);

B. “Per effetto del precedente periodo” significa che nel 2015, applico comunque quello che c’è scritto nella prima parte della norma (tetto 2010 e riduzione proporzionale), ma stavolta sono tagli definitivi. Mi chiedo però, perchè allora hanno limitato l’azione della prima parte al 31.12.2014.

Io non ne vengo fuori. Leggendo la norma dal puro senso letterale, mi sembra più corretta la A.

Se poi, avete altre interpretazioni, vi invito a condividerle rispondendo al post. Grazie.

 

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8 pensieri su “Il fondo nel 2015

  1. Gianluigi dice:

    Buongiorno, perchè dannarsi ? Sappiamo che la creatività interpretativa della Corte dei Conti perpetuerà il limite del fondo 2010 e le riduzioni operate per effetto delle cessazioni dei dipendenti nella misura massima, presumibilmente al 31/12/2014. E’ stato già spiacevole operare tagli ulteriori del Fondo perchè ci si era illusi di aderire all’interpretazione della Corte dei Conti Lombardia sulle riduzioni proporzionali calcolate per rateo ma sconfessate – da ultimo – anche da un “kit” (ormai fa giurisprudenza anche un “kit” … quello ARAN; un tempo ci voleva il legislatore o, al massimo, la Cassazione). Sarebbe spiacevole, tra qualche anno, dover recuperare somme pagate ai dipendenti … Excel ci seppellira ! Cordialmente, Gianluigi

  2. Monica dice:

    Voto l’interpretazione B,
    In assenza di rinnovo contrattuale, ritengo si debba costituire il fondo 2015 con gli stessi importi del 2014 (salvo le risorse “sterilizzabili”) e già questo porta ad avere risorse non superiori al tetto 2010 (prima decurtazione/allineamento del comma precedente) Dopodichè si continua ad operare la seconda decurtazione (del precedente periodo) proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
    Il maledetto comma 2 si esprime al plurale: “riduzioni”.
    In sostanza, a partire dal fondo 2015 si “congela” il valore del 2014 (fatte salve le riduzione proporzionali) finchè i rinnovi contrattuali (estinti?!) non definiranno nuove regole di conteggio per il salario accessorio.
    Perchè il primo periodo ha un termine al 31 dicembre 2014?
    Semplicemente perchè il comma 2 è stato inserito “alla bruta” in un secondo tempo e di certo il “legislatore” non guarda dove lo aggiunge (se è coerente o meno …), poi, perchè non era carino prorogare il comma 1. Così ci fanno pensare che la “musica è cambiata”.
    Per me , suona sempre la stessa.
    Spero di sbagliarmi.
    Saluti.
    Monica

  3. Elena dice:

    Concordo con i punti indicati ai punti 1/4 e ritengo più corretta l’interpretazione A, anche perchè la percentuale di riduzione si applica annualmente in rapporto al 2010 e quindi ritengo più corretto applicare la riduzione effettuata nell’anno 2014.
    A questo punto il fondo 2015 potrebbe essere più alto di quello del 2014 e anche del 2010 anche solo per incrementi di Ria. La difficoltà che ho è l’inserimento delle indennità di p.o. nel calcolo delle risorse complessive applicando lo stesso principio, non essendoci regole conttrattuali nella gradauzione delle stesse, al di là del minimo e del massimo e della pesatura di ente. Quindi per un comune che non avesse le indennità al massimo sarebbe facile sterilizzare il taglio aumentando la pesatura, avendone la possibilità nel rispetto del limite sulle spese di personale.

  4. Costanzo dice:

    Pur convenendo con le mai abbastanza feroci critiche sul pessimo modo di legiferare da parte dei legislatori, volendo dare una lettura sistematica ed immaginare un combinato disposto tra primo e secondo comma che rispetti la lettera ma abbia anche un qualche senso, come Monica sarei dell’idea che, in sostanza, dal 2015 in poi il limite del fondo sarà esattamente quello definito per l’anno 2014 fino a quando una nuova norma non ci dica cose diverse; però con questa precisazione migliorativa (che penso fosse sottintesa anche da Monica): e cioè dal 2015, in caso di riduzione del personale in servizio rispetto al 2010, non si faranno più le riduzioni automatiche proporzionali di cui al primo comma.

  5. tommaso dice:

    Concordo solo con la prima parte del commento di Monica ossia la decurtazione del 2014 si cristallizza nel fondo 2015 e seguenti ma non devo più applicare la riduzione proporzionale alle cessazioni intervenute nel 2015 e tantomeno contenerlo rispetto al 2010 (metodo circolare RGS) altrimenti nella finanziaria 2014 avrebbero scritto più semplicemente che ”dal 1/1/2014 l’ammontare etc……”
    Mi pare quindi che lo scippo Delle risorse dal fondo sia
    quindi solo il consolidamento della decurtazione fatta nel 2014.

  6. Tatiana Aletto dice:

    Condivido con voi l’interpretazione fornita dal Dirigente del XVI ufficio IGOP del MEF al 20/11/2014:

    1) termine di vigenza dell’art. 9 comma 2-bis al 31/12/2014
    2) disegno di legge di stabilita’ per il 2015 che prevede il blocco dei CCNL ma non la prosecuzione del blocco 2-bis
    3) iscrizione nel fondo 2015 delle riduzioni permanenti ex art. 1 c. 456 l. 147/2013

    Pertanto il taglio al 31/12/2014 si stabilizza per il futuro ma non cresce piu’.
    Inoltre, e’ nuovamente possibile inserire nel fondo il comma 5 (opportunamente costruito ai sensi dei criteri ARAN) e effettuare progressioni orizzontali.

    Ditemi cosa ne pensate.

  7. BRUNA dice:

    SCUSATE MA IO HO MANDATO UNA LETTERINA AL GOVERNO PER ELIMINARE IL FONDO ? … NON SE NE PUO’ PIU DI QUESTA FOLLIA…
    CQ. HO CAPITO CHE NON SI APPLICA PIU’ IL VINCOLO DELL’ART, 9 BIS E CHE IL FONDO CONSOLIDATO 2014 è RIFERITO ALLE VOCI STORICHE E NIENT’ALTRO E CHE IN OGNI MODO DOBBIAMO COMMISURARLO AL PERSONALE IN SERVIZIO.

  8. SALVATORE dice:

    scausate ma le riduzioni dell’art9 dal 2011 al 2014 ( tutte ) oppure solo quelle del 2014 ed inoltre nel 2015 non si deve effettuare nessuna riduzione perche sono consolidate quelle degli anni passati ?

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