Mi continuano a giungere domande sul comma 424 della Legge di Stabilità che riporto di seguito:
Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità . Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell’economia e delle finanze nell’ambito delle procedure di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
Affronto solo alcune delle problematiche di questo comma e, voglio sottolineare, che queste mie considerazioni sono solo mie e non frutto del lavoro della redazione di Personale News.
- La capacità assunzionale va destinata prima di tutto ai vincitori di concorso (era già stato scritto nel d.l. 90/2014) e non agli idonei. Questo mi sembra chiaro.
- Poi, il turn-over va destinato alla ricollocazione del personale in soprannumero delle province destinatario dei processi di mobilità. Ai dipendenti delle province viene destinata anche la restante percentuale di turn-over (quando non è già al 100%).
- La spesa per il personale delle province ricollocato non rientra ai fini del contenimento della spesa di personale in valore assoluto (la norma fa riferimento al comma 557 della finanziaria 2007, ma mi sembra assurdo che il principio non possa valere anche per il comma 562 per gli enti non soggetti a patto).
- Anche se i concorsi erano stati previsti l’anno scorso o in una programmazione precedente al 2015, la nuova norma impone, secondo me, di fermarsi nell’assunzione ed attendere il personale in soprannumero delle province. La sanzione (ovvero la nullità dell’assunzione) mi pare cosa troppo seria per fare diversamente.
- Non riesco a capire cosa c’entri la capacità assunzionale nella vigenza dell’art. 1 comma 47 della Finanziaria del 2005 che sancisce la neutralità della mobilità tra enti che hanno limitazione alle assunzioni, ma ovviamente mi pare tutto un rafforzativo finalizzato al ricollocamento dei dipendenti delle province.
- Ancorchè la norma non eccelli in chiarezza, mi pare evidente l’obiettivo finale: dalla “trasformazione” delle Province nessun dipendente dovrebbe essere collocato in disponibilità art. 33/34/34bis del 165/01 ovvero nell’anticamera del licenziamento. In una sorta di “solidarietà” tra amministrazioni locali, non deve avvenire questo.
Riassunto questo, provo a dire qualcosa in più sulla mobilità.
Leggendo la disposizione, è chiaro che l’obbligo di ricollocazione debba andare ad assorbire esclusivamente le quote assunzionali, quindi le procedure di mobilità volontaria sono salve, anche perché “la nullità” non sembra applicabile ad un trasferimento di personale che rientra nel concetto di “cessione di contratto” e non di “assunzione”.
È però ovvio che tutto deve essere coordinato con il fabbisogno del comune. Infatti, visto che le capacità assunzionali “devono” essere destinate al collocamento dei dipendenti provinciali, il comune, utilizzando fin da subito l’istituto della mobilità, non deve rischiare di trovarsi in sovrannumero rispetto al proprio fabbisogno (ovvero: fare azioni elusive della disposizione).
In altre parole, pur sentendomi di dire che la mobilità volontaria sembra esclusa dal campo di applicazione della norma, allo stesso tempo credo che, oggi, la redistribuzione delle risorse umane, soprattutto nel comparto degli enti territoriali, non può prescindere anche da una valutazione sui dipendenti delle province che verranno dichiarati in soprannumero e, sempre nell’obbligo di garantire le funzioni fondamentali degli enti.
Conosco e comprendo benissimo l’argomento per cui la mobilità volontarie è considerata “cessione di contratto” ma questo modo di impostare la questione mi pare francamente troppo formale per valere dinanzi al fenomeno serissimo degli esuberi (stimati in almeno 20 mila) che entro il 31 marzo certificheranno le province. Quell’argomento può valere quando si discetta, in maniera piuttosto accademica sia in sede “domestica” e sia nei riguardi della Corte dei Conti, per verificare il rispetto di parametri numerici piuttosto discutibili. Qui siamo davanti ad un fenomeno nuovo. Non abbiamo solo dei “controinteressati” particolarmente agguerriti che potrebbero adire il giudice ma soprattutto 20 mila persone cui la legge chiede che siano prioritariamente riservati i posti di lavoro disponibili. Impostare la questione in termini “è nuova assunzione”, “no è mera cessione di contratto” mi pare argomento inidoneo ad affrontare il problema.
Io invece concordo con il dott. Bertagna, pur ritenendo la questione serissima. La mobilità consente semplicemente una redistribuzione di personale già assunto e libera comunque una posizione che può essere comunque facilmente coperta da personale provinciale.
Io invece non capisco come, vedasi i blocchi in termini di nuove assunzioni, turn-over e limiti alla spesa del personale già operativi dal 2009, ci possano essere 20 mila dipendenti provinciali da “ricollocare”….Rimango basito!!!!
province La mobilità volontaria è congelata
rilievoaiaceblogliveri 3 ore ago
La mobilità volontaria è bloccata, come le assunzioni per concorso, dalla legge 190/2014 in conseguenza della necessità di ricollocare il personale provinciale in sovrannumero.
Vi sono alcuni autori (tra cui G. Bertagna, in http://www.gianlucabertagna.it) secondo i quali la mobilità volontaria regolata dall’articolo 30 del d.lgs 165/2001 rimarrebbe libera, sicchè i comuni in particolare (ma, ovviamente ogni altra amministrazione) potrebbero continuare ad utilizzarla. Unica accortezza, non andare al di là del proprio fabbisogno.
Questa posizione sarebbe corroborata dalla circostanza che la legge 194/2014 vieterebbe le “assunzioni” e non le “cessioni di contratto” quali sono le mobilità.
Si tratta di argomentazioni non persuasive e che rischiano molto chiaramente di inficiare tutto il processo previsto dalla legge di stabilità 2015.
In quanto alla configurazone della mobilità come cessione di contratto, questa non esclude affatto che tra l’ente che acquisisce il dipendente per mobilità e dipendente stesso si stipuli un contratto di lavoro e si determini, dunque, un’assunzione. La cessione del contratto è il titolo dell’assunzione o, se si vuole, il sistema di reclutamento. Sia che si acquisisca il dipendente a seguito di un concorso, sia che lo si recluti mediante mobilità, sempre ad assunzione deve dare corso il datore di lavoro.
Dunque, l’argomentazione sulla natura giuridica della mobilità non può avere consistenza, per affermare che essa rimane liberamente utilizzabile.
Più importante ancora, però, è contestualizzare le disposizioni dell’articolo 1,commi 424 e 425, della legge 190/2014 con le altre norme vigenti ed i fini dell’intervento sul personale provinciale: 20.000 persone da ricollocare.
Si tratta di una ricollocazione da realizzare ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del d.lgs 165/2001, quello famoso che impone il limite dei 50 chilometri al trasferimento dei dipendenti.
Ora, è perfettamente chiaro che se un comune viciniore alla sede di una provincia assume liberamente per mobilità occupa posti liberi della propria dotazione organica, rendendo meno facile la ricollocazione dei dipendenti provinciali in sovrannumero entro il raggio stabilito dalla norma.
Ma, poi, se l’assunzione dei dipendenti delle province avviene per mobilità, perché i comuni e le altre amministrazioni dovrebbero attivare procedure di mobilità “concorrenti” ed alternative a quella prevista dalla legge come misura per razionalizzare il sistema ed anche evitare un licenziamento collettivo di 20.000 persone?
Ragionamento decisivo, comunque, resta quello del fine delle mobilità: consentire alle amministrazioni pubbliche uno spostamento dei dipendenti in servizio mediante trasferimenti, sì da facilitarne la migliore distribuzione territoriale e funzionale, senza incidere sulla finanza pubblica, perché non si attiva nuova spesa dovuta all’immissione di nuovo personale nei ruoli.
Infatti, l’articolo 30, comma 2-bis, dispone: “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1”.
Sicchè, il sistema prioritario, ordinario e naturale di reclutare il personale è procedere con le mobilità, che devono necessariamente precedere proprio i concorsi pubblici.
Ora, come è possibile distinguere, soprattutto in una situazione congiunturale nella quale occorre ricollocare 20.000 dipendenti, se la mobilità indetta dal comune X sia di quelle propedeutiche ad un concorso, oggi illegittimo, o piuttosto di una mobilità “neutrale” sul piano finanziario e, dunque, libera.
Il fatto è uno solo: l’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 190/2014 obbliga le amministrazioni pubbliche ad assumere esclusivamente le categorie di soggetti ivi indicate: vincitori di concorsi appartenenti a graduatorie vigenti o approvate alla data dell’1.1.2015, e, per mobilità, i dipendenti provinciali da ricollocare.
E non si tratta di una mobilità “neutra”, per quanto proveniente da enti soggetti tutti a vincoli di finanza pubblica. Non si deve dimenticare, infatti, che per le province al trasferimento dei dipendenti in sovrannumero verso un altro ente, corrisponde la cancellazione definitiva del posto in dotazione organica, come anche della spesa connessa. Non si ha, dunque, la “circolarità” del finanziamento della spesa del personale pubblico, tipica proprio della mobilità volontaria, che giustifica la sua concezione come “cessione di contratto”. La mobilità regolata dall’articolo 30, comma 1, del d.lgs 165/2001, fa camminare insieme (in modo virtuale) il dipendente col suo finanziamento. E’ per questo motivo che la legge 190/2014 stabilisce di coprire i le assunzioni (che tali sono e restano) da mobilità dei dipendenti provinciali attraverso le risorse del turn-over delle amministrazioni.
Questo, in conclusione, dimostra che la mobilità per i comuni e le altre amministrazioni è in tutto e per tutto condizionata alla preventiva ricollocazione dei dipendenti in mobilità, sia per evitare il tourbillon delle sedi e non vanificare il raggio di 50 chilometri come elemento dell0obbligatorietà del trasferimento, sia perché la mobilità è comunque presupposto per concorsi che non possono essere indetti e la “provvista” di personale è data dall’insieme dei dipendenti provinciali in sovrannumero.
Concordo con il dott. Bertagna e Federica, ritengo che una pubblica amministrazione abbia, oltre a quanto stabilito dalla legislazione, il diritto di scegliere il personale che ritiene idoneo alla mansione da coprire con la mobilità. Io darei priorità, ma non esclusività ai “provinciali”, lasciando alla P.A. la facoltà di scelta, così facendo non si discrimina nemmeno chi vuole cambiare Ente, sportarsi ecc.
Leggendo i vari commenti alla normativa voglio sollevare una casistica di personale esistente in Piemonte e cioe’ quello dell Comunita’ montane poste in liquidazione dalla Regione nel 2014 con nomina dei Commissari Liquidatori. Questi dipendenti che dovevano transitare alle Unioni dei Comuni Montani attraverso la mobilita’ come si collocano? Le unioni devono attingere prima alle mobilita’ delle province oppure no per le funzioni svolte dalle ex Comunita’ montane e trasferite alle unioni montane?
Io avrei firmato il contratto di assunzione a giorni (procedimento già avviato nel 2014) ma, in quanto idonea e non vincitrice di concorso, mi scordo il posto di lavoro. Ho fatto tanti sacrifici per raggiungere questo obiettivo e tutte le mie speranze vengono spazzate via così??
Pur riconoscendo la professionalità di Gianluca su tutto ciò che riguarda il personale,non sono d’accordo con quanto da lui sostenuto e concordo al 100% con Luigi. In breve,che senso avrebbe considerare vigente la mobilità volontaria dopo l’entrata in vigore delle norme contenute nella legge di stabilità ? Se bisogna dare la precedenza ai dipendenti delle province da ricollocare, come si possono ancora applicare gli artt. 30 e seguenti del Dlgs 165/2001 ?
leggo e rileggo il comma 424, credo che per gli anni 2015 e 2016 la capacità assunzionale riveniente dalle cessazioni 2014 e 2015 è destinata ai vincitori di concorso e alla ricollocazione del personale province. Ma la norma lascia la porta aperta per le procedure di stabilizzazione ai sensi della L. 125/2013 che parlava di quadriennio 2013-2016 ora divenuto 2013-2018 di assumere così come da fabbisogno con almeno le capacità assunzionali rivenienti dalle cessazioni 2012 e 2013. O mi sbaglio ?
Vorrei chiedere se qualcuno sa se all’interno del blocco delle mobilità a seguito della legge di stabilità 2015 sono ricomprese anche le mobilità compensative per interscambio tra dipendenti di comuni?
il divieto di assunzione si applica anche agli idonei di graduatorie ,riferite a concorsi già espletati ,per la copertura di posti di agenti di polizia municipale?
nel ridistribuzione delle competenze provinciali non ho capito se il personale che attualmente ricopre servizio presso le funzioni che la legge del rio assegna come fondamentali è soggetto al ridimensionamento in virtù dei tagli della legge finanziaria la quale ha ridotto al 50 % le risorse econominche per le provincie; oppure se il personale dei servizi essenziali non verrà toccato un quanto dovrà garantire il funzionamento e quindi fare i tagli sui cosidetti servizi trasversali.
grazie anticipatamente.
per quanto riguarda i vincitori di concorso, per cui già dal 2003 poi consolidato con la 125/2013 e circolare 5 d’alia e sentenze varie, possono essere assunti anche da altri enti che dispongono del profilo necessario all’ente richiedente. Nella fattispecie parlo di polizia locale, se l’ente che necessita di assumere agenti di polizia locale, non ha proprie graduatorie valide, ovviamente non assume dal personale provinciale sprovvisto di tale figura (Parliamo di regione autonoma a statuto speciale), può quindi assumere da altro ente (stesso ambito territoriale) che dispone di un vincitore non ancora assunto ed è disposto a cederlo? Si tenga presente che la polizia locale è una figura essenziale per l’ente che essendo di grosse dimensioni non può operare sotto organico considerando che è pure comune turistico. Grazie
Una vera vergogna, profondamente incostituzionale tra l’altro.
Secondo me un ente locale ha il diritto/dovere di scegliere, specie se ha idonei di concorso a tempo indeterminato che magari hanno già lavorato a tempo determinato.
E dovrebbe assumere a casaccio dalle province. E concprsi specifici tipo demografici, polizia locale, insegnamento?
Sarebbe importantissimo, intanto, capire se gli Enti locali delle regioni a Statuto speciale (come la Sicilia), sono ricompresi nell’ambito di applicazione del comma 424, pur non essendo, tali regioni, soggette al vincolo di riduzione del personale.
Salve buongiorno, anche io vorrei riproporre il quesito del Sig. Cesare :
“Vorrei chiedere se qualcuno sa se all’interno del blocco delle mobilità a seguito della legge di stabilità 2015 sono ricomprese anche le mobilità compensative per interscambio tra dipendenti di comuni?”
Nella Fattispecie ne comparto Polizia Locale.
Grazie.
Vorrei chiedere che destino sarà per gli idonei non vincitori con riguardo a graduatorie già approvate? In quali margini un comune può utilizzare la graduatoria per ricoprire quel specifico ruolo tecnico in merito al quale necessita delle risorse non recuperabili ne’ con risorse provenienti dalla provincia, ne’ con mobilità?
Grazie anticipatamente per i chiarimenti
Buonasera,
Sono un agente di polizia locale che deve partecipare ad una prova selettiva per mobilità proprio in questi giorni. Il provvedimento di mobilità dell’ente è stato varato quest’anno. Chi mi sa dire se la polizia locale è o non è compresa tra il personale che dalle province deve spotarsi presso altri enti? Grazie
Gianni
Salve,vorrei porre una questione inerente lo sfruttamento delle graduatorie di concorsi a tempo indeterminato, Qualora l’Ente A che ha stilato una graduatoria nel marzo 2015 per concorso bandito a maggio 2014. L’idoneo non vincitore puo’ per lo stesso profilo essere utilizzato a tempo determinato da un altro Ente B per un periodo di 12 mesi? Al decorso dei dodici mesi il soggetto eventualmente utilizzato puo’ ritornare nella graduatoria dell’Ente A, oppure sarà assoggettato a decadenza da tale elenco. Grazie anticipatamente per aver risposto a questo mio dilemma.