E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 78/2015 contenente disposizioni urgenti per gli enti territoriali.
Curiosamente ha preso il numero di 78. Ci eravamo appena sbarazzati dei vincoli del d.l. 78/2010 ed ecco un altro decreto con lo stesso numero…. (lo fanno apposta?:-)).
Vi sono alcune novità in materia di personale, che si possono trovare a questi articoli:
– art. 4. comma 1 – la ricollocazione del personale degli enti di area vasta può avvenire anche presso enti che non hanno rispettato il patto di stabilità e/o i tempi medi di pagamento;
– art. 4, comma 2 – mobilità “automatica” per dipendenti (consenzienti) delle province in distacco/comando al 31 dicembre 2014.
– art. 4, comma 3 – recupero resti cessazioni triennio 2011-2013.
– art. 5 – polizia provinciale alla polizia municipale. Obbligo di transito dei dipendenti della polizia provinciale nei ruoli degli enti locali.
Buongiorno dott. Bertagna, le volevo chiedere un chiarimento circa la copertura di un posto di Istrutt. direttivo di Polizia locale cat. D1 da effettuare nel mio comune. Il posto è vacante dal 1^ settembre 2013. E’ stato considerato, ai fini della copertura, nella programmazione di personale dell’anno 2014, sfruttando la spesa per cessazioni intervenute nel trennio 2011-2013. E’ stata espletata negativamente la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.
E’ stata bandita procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, aperta a dipendenti della stessa categoria giuridica e profilo professionale, appartenenti ai ruoli della Polizia locale o della Polizia provinciale. Ci si trova, allo stato, nella fase di espletamento della suddetta procedura. Il bando è stato aperto anche alla polizia provinciale, considerata fungibile col personale di polizia locale, nonostante nella circolare FP n. 1/2015, fosse stato previsto un percorso di ricollocazione diverso per tale categoria di lavoratori.
Ora, alla luce dell’entrata in vigore dell’art. 5 D.L. 78/2015 “Misure in materia di polizia provinciale” si chiede:
– è il caso di revocare in autotutela il bando di mobilità volontaria in corso di espletamento, in esecuzione della programmazione di fabbisogno di personale dell’anno 2014 e procedere ad indire bando riservato interamente a personale di area vasta o, comunque, attendere le procedura di cui all’art. 1, comma 423 della legge n. 190/2014?
– o può portarsi a termine la procedura in questione ritenendo che tale D.L. n. 78/2015 disponga per le risorse stanziate per fabbisogni di personale degli anni 2015-2016, e quindi successivamente all’anno 2014?
Inoltre, poiché l’art. 5 del D.L. n. 78/2015 al comma 3 si riferisce ad assunzioni o forme di reclutamento di qualsivoglia tipologia contrattuale, è da considerarsi assunzione anche quella avvenuta per mobilità volontaria o non è tale visto che il legislatore ha confermato la neutralità, in termini di assunzioni e cessazioni, del reclutamento tramite mobilità?
La ringrazio per i chiarimenti che vorrà fornire e La saluto cordialmente
Buongiorno,
con riferimento al Suo articolo apparso su Il Sole24ore del 22/06/2015, desideravo chiederLe se, secondo lei, tra i cosiddetti profili “infungibili”, potrebbero rientrare gli ufficiali di anagrafe e stato civile.
Per quanto ne so, nelle Provincie tali funzioni non sono esercitate da nessun dipendente e/o ufficio e, di conseguenza (a mio modesto parere), un Comune potrebbe tranquillamente bandire un concorso per la stabilizzazione dei precari (che hanno 3 anni negli ultimi 5, ecc. ecc. ), senza essere obbligato ad immettere il personale provinciale….giusto ??!!