L’utilizzo dei resti per le assunzioni

Continuano a giungermi diverse mail che mi chiedono se si possono utilizzare liberamente i resti del triennio precedente per assunzioni di personale e quindi senza “aspettare” o erodere spazi assunzionali destinati invece ai dipendenti degli enti di area vasta che verranno dichiarati in soprannumero.

Io credo che non si possa non fare riferimento alla Deliberazione n. 28/2015 della Corte dei Conti Sezione Autonomie. Riporto di seguito, un mio commento.

Ed eccoci, quindi ad analizzare quanto contenuto nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, nel tentativo, veramente difficile, di capire quali sono le risorse che gli enti locali possono destinare liberamente ed autonomamente ad assunzioni, senza l’obbligo di attendere il trasferimento dei dipendenti degli enti di area vasta.

Poiché, in base alle norme ed al principio di diritto affermato da questa Sezione nella deliberazione n. 26/2015, con riguardo specificatamente al budget di spesa per il 2015 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014), la capacità assunzionale dell’ente locale risulta assoggettata ai vincoli posti dall’art. 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale, gli spazi assunzionali residui connessi alle cessazioni intervenute nell’ultimo triennio, utilizzabili in base alla nuova formulazione dell’art. 3, comma 5 sopracitato, confluiscono “pro quota” nella complessiva capacità assunzionale dell’ente.

In questo periodo, i giudici contabili, affermano che i residui dei tre anni antecedenti al 2015, confluiscono nella complessiva capacità dell’ente.

La deliberazione prosegue:

Di conseguenza i suddetti spazi assunzionali residui, conformemente alla “ratio” dell’art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014 – così come enucleata dalla delibera n. 19/2015 di questa Sezione – possono essere destinati esclusivamente all’assunzione dei vincitori di concorso risultanti da graduatorie già vigenti o approvate al 1° gennaio 2015, ovvero per consentire la ricollocazione nei propri ruoli del personale soprannumerario.

E questo sembra una contraddizione di quanto affermato poco prima. Infatti, leggendo questa frase, sembra che venga comunque detto che i resti debbano essere anch’essi vincolati ai dipendenti in soprannumero di province e città metropolitane.

Subito di seguito:

È da affermarsi, pertanto che le limitazioni di cui alla legge n. 190/2014, finalizzate a garantire il riassorbimento del personale provinciale, sono da ritenere operanti, con riguardo al budget di spesa per il 2015 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014), anche nei casi in cui sia possibile utilizzare gli spazi assunzionali connessi alle cessazioni intervenute nel triennio precedente.

Difficile interpretare quanto si sta affermando.

Essendo, invece, permesse le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti al 2015 (nonché quelle previste da norme speciali), gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai “resti” relativi al triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e purché siano stati osservati anche gli obblighi previsti dall’art. 3, comma 3 del d.l. n. 90/2014 (programmazione finanziaria, contabile e del fabbisogno di personale).

Pure questo, ci sembra in contraddizione con quanto scritto poco sopra di garantire, nella ratio della norma, i maggiori spazi assunzionali per il personale soprannumerario.

A meno che…

A meno che non si possa leggere quanto affermato dai giudici contabili in questo modo:

  • se un ente, nel 2014, ha adottato una programmazione triennale del fabbisogno 2014/2016 utilizzando eventuali resti del triennio precedente, si possono portare a termine le assunzioni ivi previste;
  • diversamente, i resti che ci si ritrova nel 2015, sono anch’essi vincolati ai dipendenti di province e città metropolitane.

Ecco, io credo che sia questo il senso di tutto.

(Recentemente sono state diffuse diverse deliberazioni di Sezioni Regionali della Corte dei Conti che non sembrano allinearsi al 100% con quanto affermato dalla Sezione Autonomie… ma leggendo e rileggendo e cercando di salvaguardare anche la “ratio” del comma 424, sono sempre più convinto che quella sopra sia l’interpretazione più coerente con tutto l’impianto normativo vigente).

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2 pensieri su “L’utilizzo dei resti per le assunzioni

  1. Cortemaggiori Denis dice:

    Bella schifezza. Mi chiedo come mai la Corte Costituzionale non sia stata investita di dire qualcosa su quel pateracchio palesemente incostituzionale che è il comma 424, una norma da paese delle banane.

  2. Salvatore dice:

    Buonasera,avrei un paio di quesiti da porre.
    Sapreste dirmi come verranno conteggiati i resti in base all’attuale proposta di legge di stabilità 2016? Anche i resti del 2013 e del 2014 dovranno essere utilizzati nel limite del 25% oppure si potranno utilizzare rispettivamente nel limite del 40%(2013) e 60%(2014)?
    Terminata la fase di ricollocamento dei dipendenti provinciali in esubero un ente che volesse assumere da una graduatoria di altro ente limitrofo e che non ha avuto cessazioni nel corso del 2015 ma pensionamenti nel 2014 e nel 2013 può utilizzare liberamente questi resti o deve programmare l’assunzione son da ora?

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