Come indicato nella nota del DPF n. 10669 del 29 febbraio 2016, nelle regioni Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Piemonte e Veneto, sono ripristinate le ordinarie facoltà assunzionali per le sole funzioni di POLIZIA LOCALE.
Al di là delle assunzioni a tempo indeterminato, che tornano ad avere la limitazione del turn-over ordinaria, nelle funzioni di polizia locale, si potrà quindi procedere anche ad assunzioni a tempo determinato oltre ai cinque mesi della stagionalità previsti dall’art. 5 del d.l. 78/2015.
La stessa nota, infatti, precisa che tali assunzioni potranno svolgersi rispettando le limitazione finanziarie previste. In modo particolare va ricordato l’art. 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 che ne prevede l’esigenza temporanea o eccezionale e l’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 che prevede l’obbligo di contenere le forme di lavoro flessibile nel limite del 100% di quanto speso nell’anno 2009.
ALLEGATO: Nota PCM SU SBLOCCO ASSUNZIONI POLIZIA LOCALE IN ALCUNE REGIONI
spese per lavoro flessibile d.l.78/2010 50%di quanto speso nel 2009.
Direi il 100%. Lo prevede la norma e anche la Deliberazione n. 2/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei conti.
Salve il nostro ufficio personale non ritiene che il vincolo delle 5 mensilità sia cessato dopo la nota della funzione pubblica. Leggendola effettivamente non è stato scritto che il vincolo del art.5 del D.L 78/2015 è superato.
…” le assunzioni a tempo determinato e la mobilità riferite alla polizia
municipale potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie
e ORDINAMENTALI previste dalla normativa vigente…” Dicono che una nota non può modificare un D.L ancora vigente. Come posso dimostrargli il contrario.
Sarebbe come a dire che sono sbloccate le assunzioni a tempo indeterminato e ancora vincolate a 5 mesi quelle a tempo determinato. A quale scopo? Non lo capisco proprio! Non perdiamo di vista la ratio della norma.